Estinzione anticipata del finanziamento e restituzione della quota non maturata confermata dall’intermediario (ABF Collegio di Roma n. 1001 del 04.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di estinzione anticipata del finanziamento, l’intermediario che abbia confermato per iscritto al cliente l’avvenuta estinzione e l’importo effettivamente dovuto, impegnandosi a restituire la differenza versata in eccesso, è tenuto a eseguire il rimborso. Le difficoltà tecniche interne, segnalate come problema informatico in corso di risoluzione, non integrano alcun motivo di esonero dall’obbligo restitutorio. La conferma dell’intermediario, non contestata, fonda l’accertamento del diritto del ricorrente alla restituzione della quota non maturata, ove il pagamento non sia già avvenuto.

Il Fatto

Il ricorrente ha chiesto l’estinzione anticipata del finanziamento n. **429 versando l’importo complessivo di euro 40.575,10, secondo le istruzioni ricevute. In data 8.5.2025 la banca ha confermato l’avvenuta estinzione, precisando che, qualora l’importo versato fosse risultato superiore al conteggio, avrebbe corrisposto la differenza. L’importo effettivamente dovuto ammontava a euro 39.910,28.

Da qui la richiesta di rimborso della differenza di euro 664,82, oltre al contributo versato e alle spese sostenute per l’invio del reclamo, e in subordine l’applicazione dell’art. 125-sexies del T.U.B.. Nonostante la rituale comunicazione del ricorso, l’intermediario non ha depositato controdeduzioni, pur essendo in atti un riscontro del 29.7.2025.

La motivazione del Collegio

Il Collegio ricostruisce anzitutto l’oggetto della domanda: il ricorrente chiede di accertare il diritto al rimborso di euro 664,82, quale quota di interessi e costi non maturati a seguito dell’estinzione anticipata avvenuta nel maggio 2025. La cifra corrisponde alla differenza tra la somma versata all’atto dell’estinzione e quella effettivamente dovuta. A sostegno, il ricorrente ha allegato la contabile del bonifico e la comunicazione dell’8.5.2025.

L’intermediario non ha presentato le controdeduzioni richieste. L’unico riscontro in atti, del 29.7.2025, è particolarmente significativo: la resistente non contesta la richiesta della controparte, ma si limita a precisare che la “procedura di lavorazione” del contratto, “a causa di un bug informatico”, è al vaglio dei tecnici, che stanno provvedendo alla risoluzione della problematica. Aggiunge che “non appena sarà possibile” provvederà alla restituzione di quanto spettante al cliente.

Su questa base il Collegio ritiene che emerga con evidenza come l’intermediario abbia confermato al cliente l’intenzione di restituire la somma dovuta una volta risolti i problemi informatici. La conferma dell’importo e l’impegno alla restituzione, non contestati, rendono la domanda fondata. Il Collegio non si sofferma sull’art. 125-sexies del T.U.B. invocato in subordine, perché la decisione si regge sulla condotta della stessa intermediario.

Ne deriva la condanna dell’intermediario a corrispondere alla parte ricorrente la somma di euro 664,82, ove non vi abbia già provveduto. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, il pagamento alla Banca d’Italia della somma di euro 200,00 quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente di euro 20,00 quale rimborso della somma versata per la presentazione del ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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