Straordinario festivo e autorizzazione implicita del datore (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 26183 del 25.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto al compenso per il lavoro straordinario festivo non presuppone un’autorizzazione datoriale formale ed espressa. Il consenso del datore può essere anche implicito o tacito, desumibile dalla concreta organizzazione del lavoro e dalla turnazione predisposta dall’amministrazione. Costituisce presupposto sufficiente per il riconoscimento degli emolumenti la sola circostanza che la prestazione sia stata resa con il consenso datoriale, comunque espresso, restando esclusa l’ipotesi in cui il lavoratore abbia agito insciente o prohibente domino. Resta invece riservato al giudice del merito l’accertamento sulla qualificazione della prestazione festiva, se cioè essa sia stata svolta in adempimento del normale turno o in regime di straordinario.
Il Fatto
Un dipendente del Ministero della Cultura, addetto al servizio di vigilanza di un sito museale, agiva in giudizio per ottenere il pagamento delle differenze retributive per il lavoro straordinario svolto, sia feriale sia festivo. La Corte d’Appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza di primo grado, riconosceva il compenso per 25,27 ore di straordinario feriale, ritenute provate dal prospetto delle presenze e non contestate, ma rigettava la domanda relativa ai giorni festivi.
Il rigetto si fondava sulla mancanza di una specifica autorizzazione datoriale, non ravvisata nell’ordine di servizio che, secondo il giudice di merito, abilitava al solo straordinario feriale. Il lavoratore ricorreva per cassazione con tre motivi; il Ministero resisteva proponendo ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
La Corte concentra l’analisi sul primo motivo del ricorso principale, dichiarando di condividere il percorso già tracciato dalla recente Cass. n. 13661 del 2025 su questione sovrapponibile. Il nodo giuridico è il ruolo dell’autorizzazione datoriale nell’accesso al compenso per lo straordinario nel pubblico impiego contrattualizzato.
Il Collegio richiama l’insegnamento di Cass. n. 23506 del 2022, secondo cui il diritto al compenso spetta al lavoratore anche quando l’autorizzazione sia illegittima o contraria alle previsioni del contratto collettivo. Applicando l’art. 2108 cod. civ. e l’art. 2126 cod. civ., alla luce degli artt. 2 e 40 del d.lgs. n. 165 del 2001 e dell’art. 97 Cost., si afferma che la presenza del consenso datoriale è il solo elemento che condiziona l’operatività della tutela retributiva.
La Corte valorizza poi la successiva Cass. n. 18063 del 2023, che ha generalizzato il principio: sono autorizzate tutte le prestazioni rese dai lavoratori, anche con autorizzazione tacita o implicita, purché non svolte insciente o prohibente domino. Il principio è ribadito da Cass. n. 17912 del 2024 e da Cass. n. 6998 del 2025.
Ne consegue che la motivazione della Corte territoriale, laddove subordina il riconoscimento dello straordinario festivo a un’autorizzazione formale, contrasta con tale indirizzo consolidato. Il Collegio osserva che i lavoratori non si sono recati in servizio nei festivi di propria iniziativa, ma sulla base di una organizzazione del lavoro eterodiretta, che di per sé giustifica il riconoscimento senza ulteriori atti formali.
La sentenza è quindi cassata in parte qua, con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione. Il giudice del rinvio dovrà accertare, in primo luogo, se il ricorrente appartenga al personale turnista. In tal caso, considerata la particolare articolazione dell’orario, dovrà verificare se il lavoro festivo domenicale sia stato svolto nel normale turno o in aggiunta, quale straordinario, in applicazione dell’art. 26 del c.c.n.l. del 16.2.1999 e della normativa contrattuale richiamata, secondo il principio iura novit curia. Il secondo e il terzo motivo del ricorso principale sono rigettati; il ricorso incidentale del Ministero è dichiarato inammissibile, perché volto a una rivalutazione del materiale probatorio e del tutto sganciato dal decisum.
Nota della Redazione
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