Studi di settore, motivazione rafforzata e litisconsorzio nei soci di s.n.c. (Cass. civ. Sez. V n. 13968 del 20.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento tributario standardizzato mediante applicazione degli studi di settore, lo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standard non determina ex lege la gravità, precisione e concordanza della presunzione semplice, che nasce solo in esito al contraddittorio endoprocedimentale da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell’accertamento. Il giudice del merito, nel valutare la legittimità dell’atto impositivo, deve verificare che l’Ufficio abbia assolto all’obbligo di motivazione rafforzata delle ragioni per cui ha disatteso le osservazioni del contribuente. L’unitarietà dell’accertamento che sta alla base della rettifica dei redditi di una società di persone comporta l’obbligo del giudice di integrare il contraddittorio nei confronti dei soci pretermessi. Il giudice non è tenuto a esaminare tutte le allegazioni di parte, dovendosi ritenere implicitamente rigettate le argomentazioni logicamente incompatibili con la motivazione esposta.

Il Fatto

Una società di persone esercente attività di lavorazione artistica del marmo ha impugnato un avviso di accertamento relativo al periodo di imposta 2008, con cui l’Ufficio ha rettificato ricavi e riprese maggiori imposte, oltre sanzioni, applicando gli studi di settore e ritenendo non congrui i ricavi dichiarati rispetto agli indici dello studio di settore UD04B.

La società ha contestato la scarsa pregnanza indiziaria degli elementi addotti dall’Ufficio e ha dedotto specifiche ragioni per le quali i ricavi dichiarati si discostavano dai parametri. La CTP di Caserta, previa integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci, ha rigettato il ricorso; la CTR della Campania ha respinto l’appello, dichiarando irrituale il deposito di memorie della contribuente e ritenendo gli elementi degli studi di settore idonei a sorreggere l’accertamento.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto il motivo relativo al litisconsorzio necessario, ritenendolo infondato. Il giudice di primo grado ha integrato il contraddittorio nei confronti di entrambi i soci della società partecipata, anch’essi appellanti; la documentazione allegata contempla l’ordinanza di integrazione e la sentenza di primo grado pronunciata verso tutti i ricorrenti. Trova applicazione il principio per cui l’unitarietà dell’accertamento sottostante la rettifica dei redditi di una società di persone impone al giudice del merito di integrare il contraddittorio verso i soci pretermessi, salva la possibilità di successiva riunione (Sezioni Unite n. 14815 del 2008). Non sarebbe stata comunque attuabile la riunione tra cause pendenti davanti a diversi Uffici giudiziari di merito.

Il primo motivo è infondato quanto alla dedotta omessa valutazione della questione di litisconsorzio necessario, trattata autonomamente dal giudice di appello. È invece inammissibile là dove censura l’omesso esame delle deduzioni contenute in memoria: il ricorrente non ha indicato in quali termini tale esame avrebbe condotto a un diverso esito. Il giudice non è tenuto a esaminare tutte le allegazioni, essendo sufficiente esporre concisamente le ragioni della decisione, con implicito rigetto delle argomentazioni logicamente incompatibili (Sez. VI n. 25509 del 2014; Sez. III n. 24542 del 2009).

Il terzo e il quarto motivo, esaminati congiuntamente, sono infondati. Non ricorre un’omessa pronuncia, bensì un rigetto implicito, avendo il giudice di appello respinto l’appello nel merito. Quanto alla motivazione rafforzata, dagli atti impositivi allegati emerge che l’Ufficio ha espressamente motivato sulle osservazioni della contribuente (Sez. V n. 29323 del 2018; Sez. V n. 12702 del 2018). La procedura di accertamento standardizzato costituisce un sistema di presunzioni semplici la cui gravità, precisione e concordanza non è determinata ex lege dallo scostamento in sé, ma nasce solo in esito al contraddittorio obbligatorio, pena la nullità dell’accertamento (Sez. V n. 24931 del 2022).

Il quinto motivo è inammissibile, risolvendosi in una revisione della valutazione delle prove rimessa al giudice del merito, salvo l’esame sotto il profilo del vizio di omesso esame di fatto decisivo (Sezioni Unite n. 10313 del 2006). Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e raddoppio del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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