Definizione agevolata e mancato pagamento dell’intera rateazione: estinzione e non cessazione della materia del contendere (Cass. civ. Sez. 5 n. 2 del 01.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La presentazione della domanda di definizione agevolata della lite pendente, seguita dal pagamento degli importi dovuti, determina l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 6, comma 13, d.l. n. 119/2018 e dell’art. 1, comma 198, legge n. 197/2022, senza che occorra la prova dell’avvenuto pagamento dell’intera rateazione. La mancata integrale corresponsione delle rate non impedisce la declaratoria di estinzione, ma esclude piuttosto la cessazione della materia del contendere, la quale postula l’avvenuto perfezionamento della procedura. In tal caso, le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate notificava a tre soci di una s.a.s. altrettanti avvisi di accertamento, recuperando a tassazione, per l’anno d’imposta 2010, i redditi derivanti dalla cessione delle quote sociali e dalla contestuale riduzione del capitale sociale mediante rimborso ai soci. I contribuenti impugnavano gli atti e la Commissione tributaria provinciale rigettava i ricorsi; l’appello veniva parimenti respinto dalla Commissione tributaria regionale della Toscana.
Avverso la sentenza della CTR i contribuenti proponevano ricorso per cassazione, mentre l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso. Nelle more del giudizio, i tre soci aderivano a diverse procedure di definizione agevolata delle controversie tributarie (art. 11 d.l. n. 50/2017, art. 6 d.l. n. 119/2018 e art. 1, commi 186 ss., legge n. 197/2022).
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato l’estinzione del giudizio in relazione alle posizioni dei due ricorrenti che avevano perfezionato la procedura di definizione agevolata, rispettivamente, ai sensi dell’art. 6, comma 13, d.l. n. 119/2018 e dell’art. 1, comma 198, legge n. 197/2022. Il presupposto per tale declaratoria è individuato nella regolarità della domanda presentata e nel pagamento degli importi dovuti, senza che sia richiesta la prova dell’avvenuto versamento dell’intera rateazione.
La Corte ha precisato che la mancata prova del pagamento di tutte le rate (nella specie, venti e cinquantaquattro) non osta all’estinzione, ma impedisce la cessazione della materia del contendere, la quale postula l’integrale perfezionamento della definizione. Quanto alle spese, esse restano a carico delle parti che le hanno anticipate, conformemente alle discipline agevolative richiamate.
Da ultimo, la Corte ha escluso l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 in tema di contributo unificato, trattandosi di norma di natura eccezionale e sanzionatoria, non suscettibile di interpretazione estensiva oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.
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Nota della Redazione
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