Sospensione disciplinare del militare positivo ai cannabinoidi e detrazione dell’anzianità (TAR Sicilia n. 1043 del 07.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento disciplinare di stato a carico del militare, la fase degli accertamenti preliminari si conclude con la decisione dell’autorità competente di avviare l’inchiesta formale, non con la mera acquisizione dell’esito del test di conferma. Da quel momento decorre il termine di 60 giorni per la contestazione degli addebiti, previsto dall’art. 1392, comma 2, d.lgs. n. 66/2010. La valutazione della gravità dell’infrazione e la scelta della sanzione costituiscono espressione di ampia discrezionalità amministrativa, sindacabile dal giudice nei soli limiti del travisamento dei fatti, della evidente sproporzionalità e della palese irrazionalità. Il mutamento della formula contestativa, dal “potrebbe essere stato violato” al “risulta violato”, è fisiologica evoluzione procedimentale e non lede il principio di specificità della contestazione, restando immutato il fatto materiale. Il provvedimento di detrazione dell’anzianità conseguente alla sospensione non ha natura sanzionatoria né efficacia retroattiva: è atto dichiarativo e vincolato di ricostruzione della carriera.

Il Fatto

Un luogotenente dell’Aeronautica Militare è stato sottoposto a drug test presso l’Istituto di Medicina Aerospaziale, con esito positivo ai cannabinoidi. Il Ministero della Difesa gli ha irrogato la sanzione disciplinare della sospensione dall’impiego per due mesi, sul rilievo della violazione del dovere di conservare integre le proprie capacità fisiche e psichiche e del contegno esemplare imposto dallo status militare.

Il militare ha impugnato quel decreto e, con motivi aggiunti, il successivo provvedimento con cui l’Amministrazione ha disposto la detrazione dell’anzianità assoluta per il periodo dal 6 gennaio 2020 al 6 marzo 2020. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto di entrambi i gravami.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di tardività del procedimento. Il ricorrente sostiene che gli accertamenti preliminari si sarebbero conclusi il 7 febbraio 2024, con la ricezione dell’esito delle controanalisi, e che quindi la contestazione sarebbe intervenuta oltre i 60 giorni. Il motivo è respinto: l’art. 1392, comma 2, d.lgs. n. 66/2010 va letto insieme agli artt. 1040 e 1041 d.P.R. n. 90/2010, che assegnano all’autorità 180 giorni dalla conoscenza del fatto per gli accertamenti. Il dies a quo per la contestazione non coincide con l’acquisizione del test di conferma, ma con l’ordine di inchiesta formale.

La Corte richiama il consolidato indirizzo del giudice amministrativo, secondo cui la fase preliminare si chiude con la decisione di avviare l’inchiesta formale. Nel caso concreto, gli accertamenti si sono conclusi con l’atto del 17 aprile 2024, con cui il Comando ha disposto l’apertura dell’inchiesta e nominato l’Ufficiale Inquirente; la contestazione è seguita il 7 maggio 2024, entro il termine di legge.

Quanto alla dedotta sproporzionalità, il Collegio ricorda che la valutazione sulla gravità dei fatti e la scelta della sanzione rientrano in un’ampia discrezionalità amministrativa. Il sindacato giudiziale è limitato al travisamento dei fatti, all’evidente sproporzionalità, alla palese irrazionalità o al difetto di coerenza logica. Nella specie, l’assunzione di stupefacenti da parte di un militare, anche fuori dal servizio, lede il prestigio delle Forze Armate; la sanzione di due mesi è ben inferiore al massimo edittale e dimostra la ponderazione degli elementi individuali.

Priva di pregio è anche la censura sulla violazione del principio di specificità della contestazione. Il fatto materiale — l’accertata positività ai cannabinoidi — è rimasto identico e definito in ogni fase. Il passaggio dal “potrebbe essere stato violato” al “risulta violato” è fisiologica evoluzione dal piano ipotetico a quello accertativo e non ha compromesso il diritto di difesa.

Infine, i motivi aggiunti sono respinti. Le censure di illegittimità derivata cadono con la reiezione del ricorso principale. Quanto alla dedotta retroattività, il provvedimento di detrazione dell’anzianità non ha natura sanzionatoria: è atto dichiarativo e vincolato di ricostruzione della carriera ai sensi dell’art. 858 C.O.M., con cui la decorrenza dell’anzianità di grado viene posticipata di un periodo pari alla durata della sanzione. Si tratta di effetto legale automatico, non di applicazione retroattiva. Le spese sono integralmente compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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