Cessazione della materia del contendere e soccombenza virtuale sull’accesso agli atti (TAR Sicilia n. 1410 del 11.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di accesso agli atti che si limiti a recepire l’opposizione del controinteressato, senza un autonomo bilanciamento tra l’interesse ostensivo e la riservatezza, è manifestamente illegittimo. L’amministrazione non può abdicare alla propria funzione decisoria rimettendo al privato la scelta sull’ostensione. Quando il richiedente è un operatore economico che assume di essere pregiudicato da un affidamento diretto, l’interesse difensivo è qualificato, concreto e attuale e prevale sulla generica esigenza di riservatezza. La sopravvenuta consegna dei documenti in pendenza di giudizio determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., ma non sottrae il giudice al giudizio di soccombenza virtuale per la regolazione delle spese.
Il Fatto
La società ricorrente era stata per anni concessionaria della gestione del sistema integrato dei servizi per il pubblico di alcuni siti culturali della provincia di Siracusa, con rapporto cessato il 31 ottobre 2024. Dopo quella data l’amministrazione avrebbe affidato in via diretta e con proroghe successive il servizio di biglietteria a una fondazione, per un valore che la ricorrente assume superiore a € 600.000,00, configurabile come frazionamento elusivo delle procedure concorrenziali.
Per verificare la legittimità di tali affidamenti la ricorrente ha presentato istanza di accesso alla convenzione e ai successivi addendum. Il Parco ha comunicato l’istanza alla fondazione controinteressata e, preso atto del suo diniego, ha respinto la richiesta con il provvedimento impugnato, sul presupposto dell’assenza di un’esigenza di accesso qualificata e prevalente sulla riservatezza. La società ha proposto ricorso, deducendo la violazione degli artt. 1, 3, 22 e ss. della legge n. 241/1990, del d.P.R. n. 184/2006 e dell’art. 97 Costituzione.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio ha preso atto che, in pendenza di giudizio, il Parco ha trasmesso alla ricorrente la documentazione richiesta. La pretesa azionata è stata così integralmente soddisfatta e l’interesse alla prosecuzione del giudizio è venuto meno, con conseguente cessazione della materia del contendere ex art. 34, comma 5, c.p.a.
Il punto centrale della decisione riguarda la regolazione delle spese. Il Tribunale ha applicato il principio della soccombenza virtuale, ricavato dagli artt. 26 c.p.a., 91 e 92 c.p.c.: occorre valutare l’esito che il giudizio avrebbe avuto in assenza dell’evento estintivo, per porre le spese a carico di chi, con la propria condotta, ha dato causa al processo.
A una sommaria delibazione il ricorso sarebbe stato accolto. Il diniego impugnato appare manifestamente illegittimo: l’amministrazione si è limitata a recepire acriticamente l’opposizione del controinteressato, abdicando al proprio dovere di effettuare un autonomo bilanciamento degli interessi. Ha inoltre disconosciuto l’evidente e qualificato interesse difensivo della ricorrente, operatore economico del settore, che aveva un interesse concreto e attuale a conoscere gli atti posti alla base di una procedura di affidamento diretto ritenuta lesiva, al fine di tutelare le proprie ragioni in sede giudiziaria.
La successiva ostensione dei documenti, avvenuta solo dopo l’instaurazione del giudizio, corrobora la fondatezza della pretesa e la necessità per la ricorrente di adire la via giurisdizionale. Le spese sono pertanto poste a carico del Parco Archeologico, liquidate in € 1.500,00 oltre oneri accessori e rimborso del contributo unificato.
Sussistono invece giusti motivi per la compensazione integrale nei confronti dell’Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana e del relativo Dipartimento. Come eccepito dall’Avvocatura dello Stato, tali amministrazioni sono estranee all’adozione dell’atto impugnato, emanato in via esclusiva dal Parco, ente dotato di autonomia: circostanza che integra una grave ed eccezionale ragione ai sensi dell’art. 92 c.p.c.
Nota della Redazione
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