Diniego di subingresso in concessione demaniale per debiti tributari del concessionario (TAR Toscana n. 1113 del 04.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’autorizzazione al subingresso nella concessione demaniale marittima, prevista dall’art. 46 cod. nav., non integra una fattispecie autorizzatoria in senso proprio, ma costituisce esercizio di una potestà pubblica della stessa natura del potere concessorio. L’amministrazione è quindi chiamata a valutare la conformità del subingresso all’interesse pubblico al migliore utilizzo del bene demaniale, con apprezzamento discrezionale sindacabile nei soli limiti dell’eccesso di potere. In tale valutazione rileva legittimamente la situazione debitoria del concessionario per tributi comunali, poiché il rilascio, il rinnovo e la permanenza in esercizio possono essere subordinati alla regolarità dei pagamenti locali ai sensi dell’art. 15-ter del d.l. n. 34/2019. Il diniego è pertanto legittimo quando il debito risulti liquido ed esigibile e l’accoglimento dell’istanza pregiudichi la garanzia patrimoniale del credito comunale.

Il Fatto

Una società titolare di una concessione demaniale marittima per stabilimento balneare, con scadenza originaria al 31 dicembre 2020 e successiva proroga al 31 dicembre 2024, presentava al Comune competente un’istanza di subingresso nella concessione a favore di una persona fisica.

Il Comune avviava il procedimento con comunicazione dei motivi ostativi, rilevando plurimi debiti della concessionaria per TARI, IMU e TASI, oltre a quelli di altre società che avevano gestito il medesimo bene. Seguiva il diniego definitivo, motivato anche dalla finalità elusiva dell’operazione. La società impugnava il provvedimento davanti al TAR Toscana, che respingeva il ricorso e la condannava alle spese.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale muove dalla constatazione che la società aveva riconosciuto la propria situazione debitoria sottoscrivendo una transazione e che il Comune aveva prodotto la documentazione attestante il residuo debito, gli avvisi di accertamento e le pronunce tributarie di rigetto dei ricorsi.

Su questa base, il Collegio esclude la fondatezza del primo motivo. Richiama l’art. 46 cod. nav. e la giurisprudenza amministrativa secondo cui il subingresso opera come novazione soggettiva del rapporto concessorio, con permanenza di condizioni e scadenze, e partecipa della stessa funzione di comparazione degli interessi pubblici connessi alla gestione del demanio. Ne deriva che l’amministrazione valuta la conformità dell’operazione all’interesse pubblico al migliore utilizzo del bene.

Il Tribunale valorizza poi la potestà regolamentare esercitata dal Comune in attuazione dell’art. 15-ter del d.l. n. 34/2019, che consente di subordinare rilascio, rinnovo e permanenza in esercizio alla regolarità dei tributi locali. Le clausole regolamentari richiamate prevedono la decadenza per abusiva sostituzione e per inadempimenti agli obblighi concessori, nonché il rifiuto o la revoca di concessioni a chi non sia in regola con i tributi.

Quanto al secondo motivo, il Collegio rileva che il Comune aveva dato riscontro alle istanze di autotutela con plurime note rimaste non impugnate. Sul terzo, osserva che il diniego è congruamente motivato: consentire la sostituzione avrebbe privato la concessionaria dell’unica fonte di reddito, pregiudicando il recupero dei crediti comunali. L’apprezzamento sulla sostituzione equivale a quello proprio del rilascio di una nuova concessione e non emergono profili di eccesso di potere.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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