Il malfunzionamento informatico dell’amministrazione non può ricadere sull’istante (TAR Puglia n. 813 del 26.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il procedimento autorizzatorio per l’installazione di grandi macchine diagnostiche ha natura complessa, coinvolgendo il comune, competente per la ricezione dell’istanza e l’istruttoria, e la regione, titolare del potere di esprimere il parere di compatibilità rispetto al fabbisogno. Il malfunzionamento dei mezzi informatici utilizzati dall’amministrazione, ove non imputabile al privato, non può ricadere sull’istante, che ha diritto alla valutazione della propria domanda secondo l’ordine cronologico di presentazione. L’amministrazione, avvedutasi dell’errore, è tenuta a emendare il disguido, imputando la richiesta al bimestre corretto ed effettuando una valutazione comparativa “ora per allora” delle istanze concorrenti. L’annullamento in autotutela dell’autorizzazione rilasciata al controinteressato, disposto in esecuzione di un ordine di riesame del giudice d’appello, non richiede una nuova comunicazione di avvio del procedimento, essendo atto doveroso.

Il Fatto

Una società aveva presentato al comune, nel settembre 2022, domanda per installare una RMN e una TAC. Il comune, completata l’istruttoria, aveva trasmesso la pratica alla Regione il 1° agosto 2024, ma l’invio a mezzo PEC non era andato a buon fine per un disguido informatico supervisionato dal superamento dei limiti dimensionali della casella. Solo il 10 ottobre 2024 la trasmissione era stata ripetuta con esito positivo.

Nella stessa data del 1° agosto 2024, il comune aveva inviato alla Regione anche la domanda presentata da un’altra società nel dicembre 2023. La Regione, applicando il criterio cronologico di effettiva ricezione, aveva collocato la domanda della controinteressata nel XII bimestre e quella della ricorrente nel XIII, ormai saturo. Ne era seguito il parere favorevole per la prima e negativo per la seconda, con conseguente autorizzazione comunale dell’installazione in favore della controinteressata.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, riuniti i tre giudizi, ha accolto il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti della società istante. Ha premesso che l’autorizzazione per le grandi macchine diagnostiche è rilasciata all’esito di un procedimento complesso, nel quale il comune svolge l’istruttoria e la Regione verifica la compatibilità con il fabbisogno territoriale. Ha quindi rilevato che il mancato ricevimento dell’istanza in data 1° agosto 2024 era dipeso da un errore informatico oggettivo, non imputabile alla ricorrente e ammesso dalla stessa amministrazione comunale.

La Corte ha richiamato il principio, consolidato nella giurisprudenza amministrativa, secondo cui il malfunzionamento dei sistemi informatici dell’amministrazione non può essere addossato all’utente, essendo il mezzo informatico in posizione servente rispetto al procedimento (ex multis, TAR Lazio, Roma, sez. II, 29 settembre 2021, n. 10041; Cons. Stato, Sez. III, 24 novembre 2020, n. 7352; TAR Puglia, Bari, 3 aprile 2020, n. 461). Il comune, una volta avvedutosi del disguido, avrebbe dovuto avvertire la Regione per far imputare la domanda al bimestre corretto; la Regione, a sua volta, non avrebbe dovuto arroccarsi sulla sola data di ricezione.

Né poteva considerarsi legittimo il diniego di rivalutazione fondato sull’avvenuto rilascio dell’autorizzazione al controinteressato: alla data del 10 ottobre 2024, infatti, il parere di compatibilità non era stato ancora espresso, sicché il disguido avrebbe potuto essere agevolmente emendato. La conferma del parere negativo, resa dalla Regione in sede di riesame, è stata pertanto giudicata illegittima per violazione dei principi di buon andamento e leale collaborazione.

L’accoglimento dei motivi aggiunti ha determinato l’improcedibilità del ricorso per l’ottemperanza all’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato, per sopravvenuta carenza d’interesse. È stato invece rigettato il ricorso della controinteressata avverso l’annullamento in autotutela della propria autorizzazione: l’intervento era doveroso in esecuzione dell’ordine di riesame, non richiedeva una nuova comunicazione di avvio e lasciava comunque impregiudicata l’autorizzazione per la TAC. La Regione, all’esito dell’annullamento, avrebbe dovuto riesercitare il proprio potere ed esprimere un nuovo parere con valutazione comparativa delle due istanze riferita al XII bimestre. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità e complessità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *