Successione ereditaria e sblocco dei rapporti bancari (ABF Collegio di Milano n. 4461 del 18.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento davanti all’Arbitro Bancario Finanziario, la sopravvenuta soddisfazione del diritto del ricorrente, realizzata dall’intermediario dopo la presentazione del ricorso, determina la cessazione della materia del contendere per venir meno dell’interesse ad agire. Il Collegio non può pronunciarsi sulla soccombenza virtuale dell’intermediario né riconoscere la fondatezza originaria del ricorso quando tale accertamento sia richiesto al solo fine di precostituire un titolo per un successivo giudizio civile. La domanda volta a ottenere lo sblocco dei rapporti successori esaurisce l’oggetto del procedimento; una volta che il diritto sia stato pienamente soddisfatto, la pronuncia si limita alla declaratoria di cessazione.
Il Fatto
Il ricorrente, unico erede testamentario del fratello deceduto il 14.8.2024, aveva depositato presso l’intermediario la documentazione necessaria allo sblocco del conto corrente e dei rapporti di deposito titoli del de cuius, tra cui l’attestazione della dichiarazione di successione, il verbale di pubblicazione del testamento olografo e una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà autenticata.
L’intermediario aveva rifiutato tale dichiarazione, richiedendo un atto di notorietà rilasciato da notaio o cancelleria del Tribunale. Il ricorrente aveva contestato più volte la richiesta, invocando l’art. 30-bis del D.L. 76/2020 e gli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, e aveva adito l’Arbitro chiedendo l’accertamento dell’illegittimità del rifiuto, l’ordine di sblocco e la condanna al rimborso del contributo di € 20,00.
La motivazione del Collegio
Il Collegio rileva che il presupposto della domanda era costituito dal mancato sblocco dei fondi e dei titoli. È pacifico tra le parti, e documentato in atti, che l’intermediario, dopo alcuni mesi di inerzia e a fronte delle ripetute richieste del cliente, ha infine provveduto, nei primi mesi del 2026 e cioè solo dopo la presentazione del ricorso, a estinguere il deposito amministrato e il conto.
Con tale adempimento il diritto del ricorrente è stato pienamente soddisfatto, sicché questi non ha più interesse ad agire nella procedura. La domanda originaria mirava esattamente e soltanto a ottenere quanto di fatto è stato poi conseguito.
Il Collegio esamina poi la richiesta residuale del ricorrente di vedersi riconosciuta la fondatezza originaria del ricorso e la soccombenza virtuale dell’intermediario, finalizzata ad agire in sede civile per le spese legali stragiudiziali a titolo di danno emergente. Tale pronuncia non può trovare spazio nel procedimento ABF, avviato per ottenere esclusivamente quanto già ottenuto.
Il Collegio osserva che una diversa conclusione evidenzierebbe un uso distorto e opportunistico del procedimento, finalizzato alla precostituzione di un titolo residuale da far valere in una sede estranea. La pronuncia si limita pertanto alla declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Nota della Redazione
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