L’ottemperanza alle sentenze del giudice ordinario sul diritto alla carta docente spetta al TAR (TAR Lazio n. 11021 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario che riconosce il diritto alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente è titolo esecutivo azionabile dinanzi al giudice amministrativo in sede di ottemperanza, trattandosi di giudicato avente a oggetto l’erogazione di un beneficio economico da parte della pubblica amministrazione. Decorso inutilmente il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, l’amministrazione che non provveda né fornisca chiarimenti in ordine alla corretta esecuzione è condannata a ottemperare, con nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale ordinario di Roma la declaratoria del diritto alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2020-2021 e 2021-2022, con condanna dell’amministrazione all’erogazione di euro 500 annui oltre accessori. La sentenza, passata in giudicato e notificata ai fini esecutivi, non era stata spontaneamente eseguita dal Ministero. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lazio, lamentando l’inadempimento dell’amministrazione.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti per l’azione di ottemperanza, accertando che la sentenza era regolarmente passata in giudicato e notificata nelle forme di legge e che risultava decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997 e modificato dall’art. 44, comma 3, d.l. n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003. Ha quindi affermato la propria competenza ai sensi dell’art. 113, comma 2, c.p.a..
Nel merito, il Collegio ha rilevato che l’amministrazione, costituitasi solo formalmente, non aveva fornito chiarimenti o indicazioni in ordine alla corretta esecuzione della sentenza. Richiamando il principio giurisprudenziale per cui spetta al debitore l’onere di provare l’avvenuto adempimento, il TAR ha ritenuto fondata la pretesa della ricorrente, precisando che i presupposti del diritto riconosciuto dal giudice ordinario non sono sindacabili in sede di ottemperanza.
Alla luce di tali considerazioni, il TAR ha accolto il ricorso, ordinando all’amministrazione di dare esecuzione al giudicato nel termine di 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. Ha altresì nominato fin da ora un commissario ad acta nella persona del Direttore generale preposto alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, che provvederà, con facoltà di delega e senza compenso, in caso di ulteriore inerzia dell’amministrazione. Il TAR ha infine condannato l’amministrazione al pagamento delle spese di lite e disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti e all’OIV per gli eventuali seguiti di competenza.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.