Ottenperanza per inottemperanza del Ministero e commissario ad acta per la carta docente (TAR Lombardia n. 3746 del 18.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma ha la funzione di consentire il soddisfacimento del diritto, la cui esatta dimensione discende dal titolo e dalle norme applicabili. L’entità delle somme richieste dal creditore non è vincolante per l’Amministrazione quanto a capitale residuo e interessi, che vanno verificati secondo i parametri del titolo e della legge. La nomina del commissario ad acta è disposta per il caso di inutile decorso del termine assegnato per l’ottemperanza, con funzioni da assumersi solo su istanza del creditore.
Il Fatto
La parte ricorrente agiva per l’esatta esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere la somma di euro 2.000,00 per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023 mediante l’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, ex art. 1, comma 121, della Legge n. 107 del 2015. L’Amministrazione non aveva satisfatto la pretesa, nonostante la sentenza fosse passata in giudicato e notificata.
Il ricorrente chiedeva, quindi, l’ordine di conformazione al giudicato, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il Ministero si costituiva per resistere. Con ordinanza del 3 febbraio 2026, il Tribunale sollevava la questione dell’idoneità della procura ad litem, originariamente rilasciata su documento analogico separato dal ricorso digitale, senza elementi identificativi della controversia.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia, Sezione Seconda, ha preliminarmente esaminato la questione della validità della procura ad litem, richiamando la giurisprudenza secondo cui la procura “in calce” è valida solo se vi è congiunzione fisica con il ricorso. Con riferimento alla disciplina del processo amministrativo telematico, l’incorporazione materiale difetta quando uno dei documenti è informatico e l’altro analogico, rendendo necessaria l’indicazione degli elementi identificativi della controversia. Il Collegio ha riconosciuto l’errore scusabile ex art. 37 cod. proc. amm., per la sussistenza di obiettive ragioni di incertezza interpretativa prima dell’intervento delle Adunanza Plenaria n. 11 del 2025.
Nel merito, il ricorso è stato accolto: la pretesa era sorretta da idonea documentazione e l’Ente debitore non l’aveva adeguatamente contrastata. Il giudizio di ottemperanza, ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., non ha funzione costitutiva del diritto, ma solo satisfattiva. Il Collegio ha precisato che i conteggi degli interessi prodotti dal creditore non sono vincolanti per l’Amministrazione, dovendosi verificare misura e decorrenza secondo i parametri del titolo e della legge.
Il TAR ha dichiarato l’inottemperanza dell’Amministrazione, assegnando il termine di novanta giorni per il pagamento delle somme indicate nel titolo, degli accessori e degli interessi legali maturati dopo la presentazione del ricorso. Per il caso di inutile decorso del termine, è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, che interverrà solo su istanza del creditore.
La condanna alle spese di lite è stata pronunciata, con distrazione a favore del difensore antistatario, nell’importo di € 800,00 oltre accessori di legge.
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Nota della Redazione
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