Ricalcolo pensione polizia penitenziaria con aliquota art. 54 e decorrenza 2022 (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 182 del 08.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 1, commi 101 e 102, legge n. 234/2021 estende al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, in possesso al 31.12.1995 di anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, l’applicazione dell’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973 ai fini del calcolo della quota retributiva della pensione liquidata con il sistema misto, con aliquota del 2,44 per cento per ogni anno utile. Il beneficio opera secondo il criterio della retroattività temperata: incide sui ratei maturati e da liquidare a decorrere dal 1° gennaio 2022, non sui ratei anteriori. La deroga all’art. 11 disp. prel. cod. civ. è ammessa in quanto giustificata dalla ragionevolezza e dal contemperamento con gli interessi costituzionali di equilibrio di bilancio. Ne consegue il diritto del pensionato alla riliquidazione della quota retributiva con il coefficiente annuo del 2,44 per cento, calcolato sull’effettiva anzianità maturata al 31.12.1995.
Il Fatto
Il ricorrente, già dipendente della Polizia penitenziaria cessato dal servizio il 26.10.2017 con il ruolo di Assistente Capo, è titolare di pensione calcolata con il sistema misto e liquidata dall’INPS. Alla data del 31.12.1995 aveva maturato un’anzianità contributiva pari a 10 anni e 4 mesi.
L’Istituto aveva applicato l’aliquota dell’art. 44 d.P.R. n. 1092/1973, più sfavorevole, con un importo lordo annuo inferiore a quello spettante. Il ricorrente ha presentato istanza di ricalcolo all’INPS, rimasta senza risposta, e ha adito la Corte dei conti chiedendo l’applicazione del coefficiente del 2,445 per cento per ogni anno utile, con decorrenza dal 1° gennaio 2022. L’INPS non si è costituito.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara preliminarmente la contumacia dell’INPS, regolarmente notiziato. Nel merito rileva che l’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973 è norma previdenziale di favore, di stretta interpretazione, dettata in favore del solo personale militare: il ricorrente, appartenente a Forza di polizia ad ordinamento civile, non ne era destinatario e non poteva invocarne l’estensione automatica.
Il quadro muta con la legge n. 234/2021, che all’art. 1, comma 101 estende espressamente l’art. 54 al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile con anzianità inferiore a diciotto anni al 31.12.1995, riconoscendo la specificità di cui all’art. 19 della legge n. 183/2010. La Corte richiama l’interpretazione delle Sezioni Riunite n. 1/2021/QM e n. 12/2021/QM, quest’ultima riferita proprio alla fattispecie con anzianità inferiore.
Il nodo centrale è la retroattività. Il comma 101 sembra destinare il beneficio a chi transita in quiescenza dal 1° gennaio 2022, in ossequio all’art. 11 disp. prel. cod. civ.; il comma 102, nel fissare gli stanziamenti nel decennio 2022-2031, include anche il personale già cessato. La Corte aderisce all’orientamento della giurisprudenza contabile d’appello (Sez. II n. 41/2022, n. 114/2022, Sez. I n. 45/2022 e n. 454/2021), che risolve l’antinomia con il criterio della retroattività temperata.
Il principio di irretroattività può essere derogato se la deroga è ragionevole e non contrasta con altri valori costituzionali, come affermato dalla Corte cost. n. 263/2002 e, per i rapporti di durata, dalla Cass. civ. Sez. I n. 16620/2013. La nuova norma migliorativa è compatibile con la Costituzione purché incida sui futuri ratei dalla data di entrata in vigore e sia supportata da ragioni di tutela di interessi costituzionali, tra cui l’equilibrio di bilancio.
Il ricorso è quindi accolto: è riconosciuto il diritto alla riliquidazione della pensione dal 1° gennaio 2022, applicando alla quota retributiva il coefficiente del 2,44 per cento annuo sull’effettiva anzianità maturata al 31.12.1995, secondo il criterio delle Sezioni Riunite n. 12/2021. Sui maggiori ratei spettano la rivalutazione monetaria o gli interessi legali, dalla maturazione al soddisfo. Le spese sono compensate ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c.
Nota della Redazione
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