Ricusato visto al supporto esterno al RUP senza presupposti di legge (Corte dei Conti Sez. contr. Veneto n. 208 del 22.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’affidamento all’esterno delle funzioni di supporto al RUP, ai sensi dell’art. 31, comma 11, del d.lgs. n. 50/2016, presuppone l’accertata carenza di organico o l’assenza di soggetti in possesso della specifica professionalità, attestata dal dirigente competente. La proposta di conferire appositi incarichi a supporto, ex art. 31, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016, deve provenire dal RUP e intervenire sin dai primi atti di gara. Il difetto di motivazione e la violazione del principio di autosufficienza della pubblica amministrazione integrano vizi di legittimità assorbenti, non sanabili da chiarimenti o attestazioni postumi. La verifica dell’indisponibilità delle risorse interne costituisce prius logico necessario del percorso discrezionale che conduce all’esternalizzazione.

Il Fatto

Il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Veneto, il Trentino-Alto Adige e il Friuli-Venezia Giulia ha approvato, con D.P. n. 42 del 26.01.2024, un contratto di appalto per il servizio di direzione dei lavori, supporto al RUP e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, relativo al completamento della sponda Nord del Canale Lusore-Brentelle nel Sito di Interesse Nazionale di Porto Marghera.

L’Ufficio di controllo ha formulato rilievo formale e, non ritenute idonee le controdeduzioni dell’Amministrazione, ha chiesto il deferimento dell’atto alla valutazione collegiale. L’atto è stato deferito unitamente ad altri due decreti, con identici profili di illegittimità, ma la Sezione ha deciso di pronunciarsi specificamente su ciascuno.

La Motivazione della Corte

La Sezione afferma preliminarmente la propria competenza, essendo il provvedimento riconducibile agli atti sottoposti a controllo preventivo di legittimità ex art. 3, comma 1, della legge n. 20/1994. Il controllo si svolge sul piano della mera legalità e non sindaca il merito delle scelte amministrative, ma verifica la conformità a legge e il rispetto dei limiti esterni posti dal legislatore.

Nel merito, la Corte ritiene fondate le censure dell’Ufficio di controllo. Il RUP nominato, in quanto ingegnere, è soggetto dotato di specifica professionalità: la stessa Amministrazione ha evidenziato gli innumerevoli e complessi incarichi allo stesso attribuiti, confermando la sussistenza delle competenze. Né dal provvedimento né dalla documentazione emergono carenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è stato nominato.

Non risulta che il RUP abbia rilevato formalmente l’inadeguatezza dell’organico, proponendo l’affidamento delle attività di supporto secondo le procedure del Codice. L’attestazione trasmessa con la memoria è tardiva e incongruente, recando un protocollo anteriore alla firma, ed è inidonea perché intervenuta a gara espletata e contratto già approvato. La proposta avrebbe dovuto essere formulata sin dai primi atti di gara.

La Corte richiama il principio per cui la motivazione è presupposto e baricentro del legittimo esercizio del potere amministrativo, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990. Il difetto si configura quando non è possibile ricostruire il percorso logico seguito. Le spiegazioni fornite in sede di controllo non possono integrare la motivazione dell’atto, né è ammessa una motivazione postuma.

Quanto al principio di autosufficienza, la Sezione ricorda che tutte le forme di esternalizzazione hanno la funzione di acquisire professionalità assenti nella pubblica amministrazione. La verifica dell’indisponibilità delle risorse interne è prius logico necessario. L’interpello esperito non riguardava le funzioni di supporto al RUP e quello successivo, indetto dopo il rilievo istruttorio, è postumo. La documentazione sulla carenza di organico è risalente e genericamente riferita a ogni qualifica.

Permane infine la difformità delle polizze di responsabilità civile professionale rispetto alle prescrizioni di gara: le polizze coprono un arco temporale inferiore alla durata dei lavori, sono scadute o indicate come emittende. I vizi coinvolgono i presupposti dell’atto nella sua interezza e le prestazioni non sono scindibili, non ricorrendo i presupposti per un’ammissibilità parziale.

Il D.P. n. 42 del 26.01.2024 è pertanto dichiarato illegittimo, con ricusazione del visto e della conseguente registrazione, e restituzione degli atti all’Amministrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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