Inappellabili nel merito le questioni medico-legali sulla pensione privilegiata (Corte dei Conti Sez. App. Sicilia n. 69 del 30.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi in materia di pensioni l’appello è consentito per soli motivi di diritto, ai sensi dell’art. 170, primo comma, cod. giust. cont. Costituiscono questioni di fatto, sottratte al sindacato del giudice di appello, quelle relative alla dipendenza di infermità, lesioni o morte da causa di servizio e quelle relative alla classifica o all’aggravamento. Le questioni medico-legali su dipendenza e classifica sono parificate dal legislatore a questioni di fatto e possono essere dedotte in appello solo per mancanza assoluta di motivazione o per motivazione apparente, cioè fondata su argomentazioni inidonee a manifestare la ratio decidendi, logicamente incompatibili o scarsamente comprensibili. È escluso che il vizio di motivazione possa risolversi nell’apprezzamento dei fatti e delle prove diverso da quello auspicato dalla parte.

Il Fatto

Il ricorrente, militare in servizio di leva presso l’Aeronautica militare, aveva riportato nel 1983 un trauma cranico a seguito di una caduta dalle scale degli alloggi. Collocato in congedo illimitato per fine ferma il 1° gennaio 1984, presentava nel 2014 domanda di pensione privilegiata, respinta dal Ministero della difesa per insussistenza del nesso causale con il servizio.

Il giudice unico delle pensioni respingeva il ricorso, dopo due consulenze tecniche d’ufficio convergenti nel senso della non ascrivibilità della patologia a categoria tabellare. L’interessato proponeva appello, deducendo violazione di legge, difetto e contraddittorietà della motivazione, nullità dell’istruttoria e del contraddittorio tecnico, chiedendo in via gradata la rimessione degli atti al primo giudice.

La Motivazione della Corte

La Sezione di appello richiama anzitutto il perimetro cognitivo del gravame. L’art. 170, primo comma, cod. giust. cont. ripropone il contenuto dell’art. 1, quinto comma, d.l. n. 453/1993, convertito con modificazioni dalla legge n. 19/1994, e limita l’appello ai soli motivi di diritto.

Su questa base la Corte ricostruisce i criteri distintivi elaborati dalle Sezioni Riunite n. 10/QM/2000: i motivi di diritto investono la portata dispositiva di una norma o il suo ambito applicativo; rientrano tra essi i vizi che comportano nullità della sentenza o del processo; il difetto di motivazione su questioni di fatto è deducibile solo in caso di omissione assoluta o di motivazione apparente. Il principio è confermato dalla Corte costituzionale, ordinanza n. 84 del 2003.

Applicando tali criteri, il Collegio rileva che l’appellante, pur formalmente denunciando vizi motivazionali, mira in realtà a contestare nel merito la decisione di rigetto: chiede cioè un riesame di questioni di fatto, segnatamente della dipendenza e della classifica, non consentito in appello. La sentenza impugnata risulta invece esaurientemente e coerentemente motivata sulla scorta di due elaborati peritali convergenti, il cui contenuto è stato articolatamente riportato.

Il motivo relativo alla parzialità del CML e dell’UML è respinto. La Corte richiama il proprio orientamento consolidato (Sez. I App. n. 66 del 2020, n. 9 e 114 del 2021, Sez. III App. n. 4 del 2021): la ratio degli artt. 23, 97 e 166 cod. giust. cont. è di mettere a disposizione del decidente un organo tecnico particolarmente qualificato, consultabile senza aggravio di oneri, con garanzie identiche a quelle di un CTU privato. Nel caso concreto l’UML era composto anche da due medici specializzati in neurologia.

Quanto al dedotto difetto di istruttoria, la Corte osserva che il deposito delle ulteriori relazioni di parte successive ai pareri definitivi sarebbe dovuto avvenire innanzi all’organo peritale, nel contraddittorio tecnico disciplinato dall’art. 97 cod. giust. cont. Neppure l’e.e.g. del 1991 è stato pretermesso, essendo stato valutato da entrambi gli organi. Il primo giudice ha quindi correttamente esercitato il ruolo di peritus peritorum. L’appello è dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato, con integrale conferma della sentenza impugnata e condanna dell’appellante alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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