Surroga mutuo e responsabilità precontrattuale inammissibile prima del sesto anno (ABF Collegio di Milano n. 2441 del 18.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda risarcitoria per responsabilità precontrattuale dell’intermediario, fondata su presunte carenze informative al momento della stipula di un contratto di mutuo, deve essere proposta entro il limite temporale stabilito dalle Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari. Dal 1° ottobre 2022 è possibile sottoporre all’ABF controversie riguardanti operazioni, servizi o comportamenti non anteriori al sesto anno dalla data di presentazione del ricorso. Ove il contratto risalga a un anno che eccede tale limite, la domanda è inammissibile per incompetenza temporale dell’Arbitro, con preclusione dell’esame nel merito.
Il Fatto
La ricorrente espone di aver stipulato nel 2016, con altro intermediario, un mutuo a tasso fisso al 2,30%, della durata di trenta anni, con rata mensile di € 2.149,00. Nel 2018, su sollecitazione di un consulente dell’intermediario convenuto, veniva indotta a surrogare il finanziamento, nella convinzione di sottoscrivere un nuovo mutuo a tasso fisso di venticinque anni, con rata di € 2.050,00. Solo nel 2022, a seguito della comunicazione sull’allungamento del piano di ammortamento, apprendeva che il finanziamento era in realtà un mutuo a rata costante e durata variabile, indicizzato all’Euribor 3M più 0,95%, con possibile estensione fino a trentacinque anni. Nel 2023 procedeva a una nuova surroga, optando per un tasso fisso al 3,33%.
La ricorrente chiede quindi il risarcimento del danno per responsabilità precontrattuale, quantificato in € 52.250,00, e in subordine ogni misura idonea a ristabilire l’equilibrio contrattuale. L’intermediario contesta la domanda sul piano sostanziale: nella documentazione ufficiale non comparirebbe alcun riferimento al tasso fisso, sarebbero stati rispettati gli obblighi informativi, la ricorrente non allegherebbe specificamente l’inadempimento, la presenza del notaio costituirebbe garanzia di comprensione e il maggior costo deriverebbe dall’oscillazione dei tassi di mercato.
La motivazione del Collegio
Il Collegio esamina anzitutto la questione sottoposta, che riguarda le condizioni di surroga di un contratto di mutuo. Prima di verificare il merito delle doglianze, deve misurarsi con il limite di competenza temporale che regola l’accesso all’Arbitro.
Il Collegio rileva come il contratto risalga al 2018 e a tale anno debba quindi riferirsi la contestazione relativa alla pretesa responsabilità precontrattuale dell’intermediario. Il parametro applicato è quello della Sezione I delle Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, paragrafo 4, dedicato all’ambito di applicazione oggettivo, secondo cui dal 1° ottobre 2022 è possibile sottoporre all’ABF controversie riguardanti operazioni, servizi o comportamenti non anteriori al sesto anno dalla data di presentazione del ricorso.
Poiché il ricorso è stato depositato il 20 ottobre 2025 e il comportamento contestato risale al 2018, il Collegio dichiara la domanda risarcitoria inammissibile per incompetenza temporale. La valutazione sul rispetto degli obblighi informativi e sulle altre difese dell’intermediario resta così assorbita: la inammissibilità della domanda ne preclude, secondo il Collegio, l’esame nel merito.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile. La decisione conferma che il filtro temporale opera come condizione autonoma di ammissibilità e va verificato prima di ogni scrutinio sostanziale, anche quando le allegazioni di parte sarebbero idonee a introdurre una controversia riconducibile alla materia bancaria.
Nota della Redazione
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