Segnalazione in Centrale Rischi del garante: garanzie ricevute non costituiscono informazione negativa (ABF Collegio di Palermo n. 4360 del 14.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La segnalazione alla Centrale Rischi di Banca d’Italia nella categoria delle garanzie ricevute non integra una segnalazione negativa. Ai sensi della Circolare della Banca d’Italia n. 139 dell’11.02.1991, solo le segnalazioni a sofferenza e a inadempimento persistente rientrano tra quelle negative. La mera registrazione della garanzia prestata, in assenza di annotazioni negative sull’esito della riscossione presso il garante, non lede il diritto all’accesso al credito. Ne consegue il difetto di interesse ad agire del garante che chieda la cancellazione della segnalazione.

Il Fatto

Il ricorrente, garante di un rapporto di finanziamento concesso da un intermediario alla società garantita, lamenta l’illegittimità di una segnalazione a sofferenza nella Centrale Rischi di Banca d’Italia. Espone di essersi costituito fideiussore per le obbligazioni della società, poi sottoposta a procedura fallimentare, e di essere stato destinatario di un decreto ingiuntivo notificatogli a mani del padre e mai portato a sua conoscenza.

Sostiene che, chiusa la procedura fallimentare, permane una segnalazione a proprio carico di importo molto superiore a quello del decreto ingiuntivo, che gli impedisce l’accesso al credito. Chiede la cancellazione della segnalazione e un risarcimento, che non quantifica. L’intermediario non ha depositato le controdeduzioni.

La motivazione del Collegio

La controversia riguarda la legittimità di una segnalazione nella Centrale Rischi e la connessa richiesta risarcitoria. Il Collegio esamina la visura depositata agli atti e rileva che la segnalazione contestata rientra nella categoria garanzie ricevute, con stato del rapporto indicato come “rapporti contestati: garanzia non attivata”.

Su questo rilievo si fonda il percorso argomentativo. Il Collegio richiama la Circolare della Banca d’Italia n. 139 dell’11.02.1991, cap. I, sez. 1, § 4, secondo cui nelle categorie delle segnalazioni negative sono ricomprese unicamente le segnalazioni a sofferenza e a inadempimento persistente. La categoria delle garanzie ricevute è priva di connotazione negativa.

Il Collegio chiarisce quindi il funzionamento del flusso informativo. L’intermediario è tenuto a segnalare la garanzia quando questa abbia importo pari o superiore a € 30.000,00; solo in un momento successivo, attivata la garanzia, deve comunicare l’esito positivo o negativo della riscossione presso il garante. Nella vicenda, nonostante il passaggio a sofferenza del debitore principale, dalla visura non risulta alcuna accezione negativa a carico del ricorrente.

Da qui la conclusione: difetta l’interesse ad agire del ricorrente, non essendovi alcuna segnalazione negativa da cancellare. Il Collegio richiama sul punto un proprio precedente, Collegio di Palermo, dec. n. 2762/2025, relativo a un caso analogo, e dichiara assorbite ogni altra questione, compresa quella risarcitoria. Il ricorso è quindi non accolto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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