Prova dell’inerenza dei costi grava sul contribuente, non sull’ufficio (Cass. civ. Sez. V n. 1466 del 21.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di deducibilità dei costi e di detrazione dell’IVA, l’onere della prova del fatto costitutivo del diritto grava integralmente sul contribuente che lo invoca, e non sull’Amministrazione finanziaria. Tale ripartizione discende sia dal criterio generale di cui all’art. 2697 cod. civ., sia dal criterio di vicinanza della prova. Una volta che il contribuente abbia assolto l’onere mediante la produzione delle fatture, l’Amministrazione può dimostrarne l’inattendibilità anche mediante presunzioni, sicché il giudice di merito deve valutare il complessivo quadro probatorio. È motivazione apparente, e come tale denunciabile ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., quella che, pur graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione.

Il Fatto

Con avviso di accertamento riferito all’anno 2007, l’Amministrazione finanziaria contestava a una società contribuente l’indebita deduzione di costi per prestazioni rese da una ditta individuale, ritenuti privi del requisito dell’inerenza, anche in ragione del fatto che le somme erano in gran parte corrisposte per contanti. L’atto recava un imponibile complessivo di Euro 19.988,00, oltre IVA, maggiori imposte e sanzioni.

La società impugnava l’avviso e la Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso, riconoscendo l’integrale deduzione dei costi. L’appello dell’Agenzia delle Entrate veniva respinto dalla Commissione tributaria regionale, che confermava la decisione di primo grado. Avverso tale pronuncia l’Agenzia proponeva ricorso per cassazione con tre motivi; la società è rimasta intimata.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denunciava la nullità della sentenza per motivazione “apparentemente” tale, sul presupposto di un acritico rinvio alla decisione di primo grado. La Corte lo ha ritenuto infondato, rilevando che la motivazione apparente è configurabile solo quando l’anomalia attiene all’esistenza della motivazione in sé, risulti dal testo della sentenza e si traduca in violazione di legge costituzionalmente rilevante. Nella specie, la motivazione impugnata, per quanto succinta, è stata giudicata chiara nel suo percorso.

Il secondo motivo lamentava l’omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., censurando la mancata considerazione degli elementi indiziari indicati nell’atto di appello. Il terzo motivo denunciava la violazione dell’art. 109 del TUIR e degli artt. 2697, 2727 e 2729 cod. civ., per mancato assolvimento dell’onere probatorio sull’inerenza, certezza e determinabilità del costo.

Applicando il criterio della ragione più liquida, la Corte ha esaminato per primo il terzo motivo, giudicandolo fondato, con conseguente assorbimento del secondo. Il Collegio ha ribadito che la prova del diritto alla deduzione dei costi è a carico del contribuente, richiamando Cass. sez. trib. n. 13943 del 2011 e Cass. sez. trib. n. 4554 del 2010, nonché Cass. n. 13605 del 2003 sull’onere della prova del diritto alla detrazione.

La Corte ha precisato che l’onere ricade integralmente sul contribuente, cui spetta provare l’esistenza degli acquisti e l’effettivo pagamento dell’IVA passiva. Qualora le fatture siano andate perdute per forza maggiore, il contribuente può ricostruirne il contenuto, acquisendo copia presso i fornitori o attestazioni equivalenti. Una volta assolto l’onere, l’Amministrazione può contestare l’inattendibilità anche per presunzioni.

Il giudice di merito non si è conformato a tali principi, avendo riconosciuto la deducibilità dei costi sulla sola base della contestazione del comportamento dell’Ufficio, senza valutare gli elementi offerti dall’Agenzia. Il ricorso è stato pertanto accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *