Ripresa fiscale da differenze inventariali: presunzione di cessione senza accesso fisico (Cass. civ. Sez. 5 n. 17830 del 04.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento delle imposte sui redditi e dell’IVA, l’Amministrazione finanziaria può procedere con accertamento analitico-induttivo ex art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973 anche in presenza di contabilità formalmente regolare, ove questa risulti complessivamente inattendibile, valorizzando presunzioni semplici gravi, precise e concordanti. Le differenze quantitative tra le risultanze delle scritture ausiliarie di magazzino o della documentazione obbligatoria e le rimanenze finali registrate, emerse per il periodo d’imposta controllato, integrano la presunzione legale di cessione ex art. 4, comma 2, d.P.R. n. 441/1997, applicabile anche a periodi d’imposta precedenti e pure in assenza di accesso fisico con rilevazione dei beni. La presunzione è vinta solo dalla dimostrazione, nei modi di legge, dell’effettiva fuoriuscita dei beni dal circuito aziendale, non bastando una documentazione generica priva di raccordo quantitativo e qualitativo con le giacenze mancanti.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava a una società in liquidazione un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2013, recuperando a tassazione maggiori ricavi e IVA in ragione dell’incongruenza tra rimanenze iniziali e finali. La società, deducendo che la riduzione delle giacenze era dipesa dall’avvio al macero di prodotti non più commerciabili, contestava la legittimità dell’accertamento e l’applicazione delle presunzioni di cessione. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado rigettava sia l’appello principale della contribuente sia l’appello incidentale dell’Ufficio, e la società proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha innanzitutto respinto la censura sulla carenza dei presupposti dell’accertamento analitico-induttivo. Ha ricordato che l’antieconomicità non è ragione autosufficiente della ripresa, ma diviene elemento sintomatico dell’inattendibilità contabile quando si accompagni ad altre incongruenze emergenti dalle risultanze documentali. Nella specie, il giudice di merito non si era limitato a una differenza algebrica tra poste di bilancio, ma aveva valorizzato un quadro indiziario plurimo: l’anomalia delle giacenze, la mancanza di prova certa e riconciliabile dello smaltimento e l’insufficienza della documentazione prodotta. La valutazione della gravità, precisione e concordanza degli indizi è riservata al giudice di merito e non è censurabile in sede di legittimità.
La Corte ha poi chiarito l’ambito applicativo dell’art. 4 del d.P.R. n. 441/1997. La ricorrente invocava solo il comma 1, che disciplina le presunzioni conseguenti alla rilevazione fisica dei beni all’inizio degli accessi, ma trascurava il comma 2, che attribuisce rilievo alle differenze quantitative derivanti dal raffronto tra scritture ausiliarie di magazzino o documentazione obbligatoria e rimanenze finali registrate. Tali differenze, se verificatesi nel periodo d’imposta oggetto di controllo, fondano la presunzione di cessione anche per annualità precedenti e senza che sia necessaria una verifica in loco.
I precedenti citati dalla contribuente non sono stati ritenuti sovrapponibili, perché riguardavano presunzioni fondate su scritture non obbligatorie o prospetti inventariali privi di ancoraggio alla documentazione contabile. Nel caso di specie, invece, la sentenza impugnata dava atto di una differenza negativa tra giacenze dichiarate e riscontrate in sede di verifica per l’anno in controversia, sicché la fattispecie rientrava nel comma 2 della disposizione.
Quanto al terzo motivo, la Corte ne ha dichiarato l’inammissibilità nella parte in cui sollecitava una nuova valutazione dell’idoneità dei formulari di smaltimento, trattandosi di giudizio di fatto rimesso al merito. Per il resto, il motivo è infondato: i formulari prodotti si riferivano per larga parte al generico smaltimento di “carta da macero”, privi di elementi per ricondurre i beni smaltiti alle rimanenze mancanti, eccetto il caso di n. 37.791 calendari. Il giudice di merito non ha negato in astratto l’idoneità della documentazione di settore, ma ha correttamente escluso che, nel caso concreto, la prova offerta valesse a superare la presunzione di cessione.
Infine, la Corte ha precisato che il sindacato di legittimità sulla violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. è configurabile solo in presenza di un vizio di sussunzione o di mancata valutazione sintetica degli indizi, evenienza non ricorrente nella specie. Il ricorso è stato rigettato con condanna della ricorrente al pagamento delle spese.
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Nota della Redazione
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