Svalutazione rimanenze e accertamento induttivo: onere probatorio del contribuente (Cass. civ. Sez. V n. 34486 del 29.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In presenza di un accertamento induttivo fondato sugli artt. 39, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973 e 19 e 55 d.P.R. n. 633 del 1972, l’onere di vincere la concludenza degli indizi posti a base della ripresa fiscale grava sul contribuente. Questi non assolve tale onere con mere affermazioni sul valore nullo delle rimanenze nè con una perizia di parte sommaria e non giurata, che non descriva analiticamente lo stato d’uso dei singoli beni. Il giudice di merito, inoltre, deve indicare i criteri legali seguiti per la svalutazione delle rimanenze, applicabili anche alle società che redigono il bilancio in forma semplificata ai sensi degli artt. 2435-bis e 2427 cod. civ., non essendo sufficiente l’azzeramento indistinto del valore dei beni merce.
Il Fatto
Una società esercente l’attività di costruzione di imbarcazioni da diporto riceveva un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2011, con cui l’Ufficio accertava induttivamente maggiori componenti positivi di reddito, determinando maggiori IRES, IRAP e IVA, oltre sanzioni e interessi. La pretesa si fondava sulla mancata produzione della documentazione contabile richiesta e sulla dichiarazione di merce in giacenza disponibile per la commercializzazione, di cui la contribuente non aveva giustificato le sorti, senza indicare alcun ricavo nell’anno.
La C.T.P. di Avellino accoglieva il ricorso e annullava l’atto impositivo; la decisione era confermata in appello dalla C.T.R. della Campania. L’Agenzia delle Entrate proponeva quindi ricorso per cassazione con due motivi, mentre la società rimaneva intimata.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo l’Ufficio censurava la sentenza per violazione dei criteri legali di riparto dell’onere della prova, richiamando gli artt. 2697, 2727 e 2729 cod. civ. e l’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Secondo la ricorrente, di fronte a un accertamento induttivo è il contribuente a dover vincere la concludenza dei fatti posti a fondamento della ripresa fiscale, mentre le difese della società sarebbero rimaste al livello di mere affermazioni circa il valore nullo delle rimanenze.
Con il secondo motivo l’Agenzia deduceva la violazione degli artt. 92 TUIR e 2424, 2426 e 2427 cod. civ., contestando che la C.T.R. avesse ritenuto nullo il valore delle rimanenze sulla sola base di una perizia redatta da un professionista, non giurata e versata in copia, priva di una precisa descrizione dello stato d’uso delle singole imbarcazioni e dei criteri di svalutazione seguiti.
I due motivi, connessi, sono esaminati e decisi congiuntamente e sono ritenuti fondati. La Corte rileva anzitutto che la perizia prodotta dalla società e allegata al ricorso è sommaria e non dà conto del preciso stato in cui si trovavano i natanti iscritti tra le rimanenze. Già dalla lettura emerge, infatti, che non tutti i natanti versavano nelle stesse condizioni di degrado, con la conseguenza che la totale svalutazione operata per l’anno oggetto di accertamento appare inattendibile.
Inoltre, la sentenza impugnata, attribuendo un peso decisivo alla perizia di parte al fine di ritenere attendibile l’azzeramento del valore delle rimanenze, non ha specificamente indicato i criteri legali seguiti dalla contribuente per la svalutazione, applicabili anche alle società che redigono il bilancio in forma semplificata ai sensi degli artt. 2435-bis e 2427 cod. civ.
La sentenza è pertanto cassata, con rinvio per nuovo esame alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, sezione staccata di Salerno, che in diversa composizione regolerà anche le spese del giudizio.
Nota della Redazione
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