Imposta unica scommesse: sanzioni escluse solo per il bookmaker estero ante 2011 (Cass. civ. Sez. V n. 20806 del 25.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta unica su concorsi e scommesse, la condizione di obiettiva incertezza normativa sulla soggettività passiva del bookmaker estero operante in Italia mediante propri intermediari senza concessione sussiste solo fino all’entrata in vigore della norma di interpretazione autentica di cui all’art. 1, comma 66, legge n. 220 del 2010. Per le annualità successive, e segnatamente per il 2011, tale incertezza non è più configurabile, perché la disposizione interpretativa costituisce parametro normativo di riferimento per la regolazione negoziale delle commissioni tra ricevitoria e bookmaker. Ne deriva la legittimità della sanzione irrogata e l’esclusione di un nuovo rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, essendo la questione già definita dalle pronunce della Corte costituzionale n. 27 del 2018 e della Corte di giustizia, causa C-788/18. La mancata traduzione dell’atto impositivo non lede il diritto di difesa quando il destinatario ne abbia avuto piena conoscenza.

Il Fatto

Una società di scommesse con sede a Malta impugna un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2011, con cui l’Amministrazione ha recuperato l’imposta unica nei confronti di un centro trasmissione dati e, quale coobbligato solidale, della stessa società, per un importo di euro 23.511,60 oltre interessi e sanzioni.

La Commissione tributaria regionale rigetta l’appello della società, confermando la decisione di primo grado. Avverso tale pronuncia la società propone ricorso per cassazione con sette motivi, uno preliminare e sei di merito; l’Amministrazione resiste con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte disattende anzitutto l’istanza di trattazione in pubblica udienza, richiamando l’indirizzo delle Sezioni Unite n. 14437 del 2018: il collegio può escludere la pubblica udienza quando i principi da applicare sono consolidati e la decisione non ha rilevanza nomofilattica.

Il primo motivo, sulla mancata traduzione dell’atto in inglese, è infondato. Nessuna norma impone la redazione dell’atto impositivo nella lingua del destinatario; la questione si sposta sul piano probatorio, gravando sul contribuente l’onere di dimostrare di non aver potuto conoscere il contenuto dell’atto. La società ha in concreto fatto valere le proprie difese nel merito, dimostrando piena conoscenza dell’atto notificato.

Quanto al presupposto soggettivo e territoriale, la Corte richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 2018, che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 3 d.lgs. n. 504 del 1998 e dell’art. 1, comma 66, lett. b), legge n. 220 del 2010 nella sola parte in cui assoggettano all’imposta le ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione per le annualità antecedenti al 2011. Per il 2011, invece, bookmaker e centro trasmissione dati sono coobbligati solidali paritetici, avendo entrambi concorso alla realizzazione del presupposto impositivo. Il fatto imponibile è la prestazione di servizi di organizzazione e raccolta, svolta in Italia.

Il motivo sull’art. 401 della direttiva 2006/112/CE è respinto: l’imposta unica non ha carattere di imposta sul volume d’affari, difettando il meccanismo della detrazione, e può cumularsi con l’IVA.

Sul trattamento sanzionatorio, la Corte distingue nettamente: l’obiettiva incertezza normativa ex art. 6, comma 2, d.lgs. n. 472 del 1997 esisteva solo fino all’entrata in vigore della disciplina interpretativa del 2010. Poiché la fattispecie riguarda il 2011, l’esimente non opera e la sanzione è dovuta. Per le stesse ragioni non sussistono i presupposti per un nuovo rinvio pregiudiziale, essendo la questione già risolta dalla Corte di giustizia, causa C-788/18.

Il settimo motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, non avendo la ricorrente riportato l’atto in cui la questione sulle spese sarebbe stata veicolata; nel merito, la liquidazione è corretta. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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