Procura notarile non depositata: inammissibile il ricorso della società (Cass. civ. Sez. III n. 20634 del 24.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Quando la procura per la proposizione del ricorso per cassazione da parte di una società viene rilasciata da un soggetto che agisce nella qualità di procuratore speciale in virtù di poteri conferitigli con procura notarile non depositata con il ricorso, né rinvenibile nel fascicolo, consegue l’inammissibilità del ricorso. L’impossibilità del controllo, da parte del giudice di legittimità, sulla legittimazione del delegante ad una valida rappresentanza processuale e sostanziale della persona giuridica integra, infatti, un vizio insanabile della legittimazione processuale. Il principio opera anche quando la procura sia richiamata nelle premesse dell’atto, ma non allegata né acquisita al fascicolo d’ufficio.

Il Fatto

Una società assicuratrice, nella qualità di incorporante di altra compagnia, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna che aveva respinto il gravame contro la decisione del Tribunale di Ravenna. Quest’ultima aveva condannato la compagnia originaria al risarcimento del danno in favore di una società di noleggio veicoli, per la mancata consegna degli attestati di rischio relativi al parco auto.

La ricorrente deduce due motivi: violazione dell’art. 1227 cod. civ., per mancato esame del concorso omissivo del danneggiato, e violazione dell’art. 1223 cod. civ., per difetto di prova del danno. La controricorrente resiste con controricorso, chiedendo la declaratoria di inammissibilità o il rigetto.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile, senza esaminare i motivi di merito. Il rilievo è assorbente e attiene alla legittimazione processuale della ricorrente.

Nelle premesse del ricorso si legge che la procura speciale al difensore è stata rilasciata da un “procuratore ad negotia”, in forza di procura notarile. Tale procura non risulta indicata tra i documenti allegati al ricorso, né è stata rinvenuta nel fascicolo d’ufficio reso disponibile al Collegio.

Di qui la necessità di dare seguito al principio secondo cui, quando la procura per la proposizione del ricorso per cassazione da parte di una società venga rilasciata da un soggetto nella qualità di procuratore speciale in virtù dei poteri conferitigli con procura notarile non depositata con il ricorso, né rinvenibile nel fascicolo, all’impossibilità del controllo da parte del giudice di legittimità sulla legittimazione del delegante ad una valida rappresentanza processuale e sostanziale della persona giuridica consegue l’inammissibilità del ricorso.

La Corte richiama a sostegno il precedente delle Sezioni VI-3, ord. 7 maggio 2019, n. 11898, e, in senso conforme, la Sez. III, ord. 15 settembre 2021, n. 24893. Il Collegio si conforma a tale orientamento, rilevando che il difetto di documentazione della procura impedisce ogni verifica sulla catena di rappresentanza.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. La Corte dà inoltre atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, se dovuto, richiamando sul punto Cass. Sez. Un. n. 4315 del 2020.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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