Commissione estinzione anticipata esclusa dal computo del tasso soglia (Cass. civ. Sez. 1 n. 12110 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La commissione di estinzione anticipata (CEA) non è ricompresa nel computo del tasso soglia ai fini della verifica della usurarietà, in quanto non costituisce una remunerazione in favore della banca dipendente dalla durata dell’effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, ma un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi. La commissione è, pertanto, ontologicamente diversa dalla pattuizione di interessi, configurandosi come voce meramente eventuale e non espressiva del costo del credito.
Il Fatto
La società ricorrente aveva ottenuto, in primo grado, la declaratoria di nullità per usurarietà della clausola di estinzione anticipata relativa a un contratto di mutuo stipulato nel 1997 e giunto a naturale scadenza nel 2007, con conseguente condanna della banca alla restituzione degli interessi. Il contratto era stato oggetto di rinegoziazione nel corso del rapporto.
La Corte d’Appello, riformando la sentenza del Tribunale, ha invece escluso l’usurarietà, ritenendo che la penale da restituzione anticipata non dovesse essere inclusa nel calcolo del tasso soglia, in quanto diretta a compensare il mutuante della minore remunerazione rispetto all’originario finanziamento. Avverso tale decisione la società ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i primi tre motivi di ricorso, con i quali la ricorrente sosteneva che, ai fini del calcolo del tasso soglia, dovesse tenersi conto anche dei costi eventuali come la commissione di estinzione anticipata, dovendosi avere riguardo al momento della pattuizione.
Nel rigettare le censure, la Corte ha richiamato il proprio orientamento consolidato, affermando che la commissione di estinzione anticipata non può essere ricompresa nel calcolo del tasso soglia. Detta commissione, infatti, non rappresenta una remunerazione per la banca dipendente dalla durata dell’effettiva utilizzazione del denaro, bensì un corrispettivo per lo scioglimento anticipato degli impegni contrattuali, caratteristica che la rende ontologicamente diversa dagli interessi e, pertanto, esclusa dal computo del TAEG.
La Corte ha dichiarato i primi tre motivi inammissibili ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., in quanto contrari alla giurisprudenza consolidata, con la quale il ricorrente non si era confrontato, citando numerosi precedenti di legittimità.
Quanto al quarto motivo, relativo alla pretesa rilevanza dell’usura sopravvenuta in seguito alla rinegoziazione del tasso, la Corte lo ha ritenuto inammissibile per mancata illustrazione delle ragioni di censura, ex art. 366, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. La società si era limitata a riproporre le tesi difensive già disattese nel merito, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, configurandosi un “non motivo”.
Il ricorso è stato, pertanto, dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese e alla rifusione del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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