Annullamento della nota ENAC e debenza del corrispettivo di sicurezza bagagli (Cass. civ. Sez. III n. 33166 del 18.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice amministrativo che annulla la nota con cui l’ENAC aveva posticipato l’esigibilità del corrispettivo per il controllo dei bagagli da stiva produce effetti demolitori e ripristinatori erga omnes, trattandosi di atto a contenuto generale e sostanzialmente unitario. Il vettore aereo, pertanto, non può invocare la propria estraneità al giudizio amministrativo, poiché egli era mero controinteressato e non litisconsorte necessario. Caducato il provvedimento posticipatorio, l’obbligo di pagamento del corrispettivo al gestore aeroportuale trova la sua fonte nel d.m. 14 marzo 2003, senza che possa configurarsi un’applicazione retroattiva della tariffa. Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la precisazione della causa petendi già desumibile dagli atti allegati al ricorso monitorio costituisce correzione di un errore materiale, non inammissibile mutatio della domanda.
Il Fatto
Il gestore dello scalo aeroportuale di Fiumicino aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti di una compagnia aerea per il corrispettivo del servizio di controllo del 100% dei bagagli da stiva. La vicenda risaliva al d.m. 14 marzo 2003, che aveva imposto al vettore di riscuotere dal passeggero il corrispettivo e di riversarlo al gestore, e alla nota ENAC dell’11 giugno 2003, che aveva fissato la decorrenza dell’esigibilità.
Il Tribunale di Civitavecchia aveva accolto l’opposizione e revocato il decreto, sul presupposto dell’irretroattività della tariffa. La Corte d’appello di Roma, riformando, aveva rigettato l’opposizione. La compagnia aerea ha proposto ricorso per cassazione con undici motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto la doglianza sull’ammissibilità della modifica della domanda monitoria. La resistente, con la comparsa di costituzione, aveva precisato che l’importo ingiunto non riguardava solo il periodo 3-25 giugno 2003, ma anche i mesi successivi. La Corte ritiene che non vi fu mutatio della pretesa, bensì correzione di un errore materiale, percepibile dal giudice e dalla controparte già sulla base del prospetto e della diffida allegati al ricorso monitorio. Il dispositivo di appello è confermato, con correzione della motivazione.
Quanto agli effetti dell’annullamento della nota ENAC, la Corte ricostruisce la distinzione tra effetti caducatori, ripristinatori, conformativi e demolitori: solo i primi operano inter partes, mentre gli effetti demolitori e ripristinatori si producono erga omnes quando l’atto impugnato abbia contenuto generale e inscindibile. La nota ENAC dell’11 giugno 2003 era provvedimento “di natura tariffaria”, valido sull’intero territorio nazionale e a contenuto generale.
Ne consegue il rigetto dei motivi sulla pretesa res iudicata e sulla qualità di litisconsorte necessario pretermesso: la compagnia era solo controinteressata, soggetta alle ricadute del giudicato ma non titolare di un litisconsorzio necessario. Caducato il provvedimento posticipatorio, l’obbligo di pagamento del corrispettivo trova fonte nel d.m. 14 marzo 2003, con conseguente esclusione di ogni applicazione retroattiva della tariffa.
La Corte esamina poi le censure sull’impossibilità sopravvenuta della prestazione. L’obbligazione correva tra gestore e vettore; l’impossibilità di acquisire la provvista dai passeggeri attiene a un rapporto diverso e non incide sulla prestazione dovuta. Quanto al factum principis, il debitore che non abbia sperimentato ogni possibilità di rimuovere l’atto amministrativo illegittimo deve imputare a sé stesso le conseguenze dell’inadempimento.
Infine, i motivi sull’onere della prova sono dichiarati inammissibili: il giudice d’appello ha correttamente ritenuto provato il credito sulla base delle fatture e delle note analitiche, e l’eccezione impeditiva atteneva alla mancata riscossione dai passeggeri, con onere probatorio a carico dell’opponente. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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