Procura ad litem della società e poteri del soggetto che conferisce il mandato (Cass. civ. Sez. 5 n. 22799 del 06.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di processo tributario, la parte colpita dall’evento interruttivo o i suoi successori possono costituirsi anche solo presentando documenti o memorie o partecipando alla discussione, ai sensi dell’art. 43, comma 3, ultimo periodo, d.lgs. n. 546/1992, senza che sia richiesta la notificazione dell’atto di costituzione alle altre parti. Colui che ha conferito il mandato al difensore in nome e per conto di una persona giuridica non è onerato di dimostrare la propria qualità, neppure quando l’ente si sia costituito per mezzo di persona diversa dal legale rappresentante, poiché i terzi possono verificarne il potere rappresentativo consultando gli atti soggetti a pubblicità legale. Solo nell’ipotesi in cui il potere di rappresentanza derivi da un atto non soggetto a pubblicità legale incombe a chi agisce l’onere di dimostrarne l’esistenza, a condizione che la controparte abbia sollevato una tempestiva e specifica eccezione, non essendo il giudice tenuto a svolgere d’ufficio accertamenti sulla qualità spesa dal rappresentante.
Il Fatto
Il contribuente impugnava dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2011, unitamente al ruolo e all’avviso di accertamento, deducendo plurimi vizi degli atti e della loro notificazione, nonché la decadenza del potere di riscossione per decorso del termine di cui all’art. 25 del d.P.R. n. 602/1973.
Il ricorso veniva respinto in primo grado e l’appello era rigettato dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, che condannava il contribuente alla rifusione delle spese in favore dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione, costituitasi quale successore ex lege dell’agente della riscossione originario. Avverso tale pronuncia il contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a sette motivi.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha preliminarmente disatteso i primi due motivi, relativi alla dedotta nullità della sentenza per motivazione apparente, ritenendo che la pronuncia impugnata avesse illustrato in modo chiaro e intelligibile le ragioni del rigetto, raggiungendo la soglia del c.d. “minimo costituzionale” di cui all’art. 111, sesto comma, Cost., secondo il consolidato insegnamento delle Sezioni Unite nn. 8053-8054/2014. Quanto alla notificazione della cartella, la Corte territoriale aveva correttamente applicato il principio per cui la nullità risulta sanata per raggiungimento dello scopo, avendo il contribuente tempestivamente impugnato l’atto; in ordine alla decadenza, i giudici di merito avevano fatto corretta applicazione del principio di scissione soggettiva degli effetti della notificazione di cui alle Sezioni Unite n. 40543/2021.
I motivi terzo, quarto e quinto sono stati dichiarati inammissibili per difetto di interesse: la dedotta omessa chiamata in causa dell’ente impositore non poteva ledere la posizione del contribuente, mentre le censure riguardanti la presunta invalidità delle costituzioni in giudizio dell’agente della riscossione non erano assistite dalla dimostrazione di un concreto pregiudizio, atteso che l’eventuale contumacia non avrebbe comportato l’automatico annullamento degli atti impugnati né una diversa distribuzione degli oneri probatori.
Infine, i motivi sesto e settimo, concernenti la mancata declaratoria di inammissibilità dell’atto di intervento spiegato dall’ente di riscossione nel giudizio di appello, sono stati rigettati nel merito. La Corte ha precisato che l’art. 43, comma 3, d.lgs. n. 546/1992 non prevede la notificazione alle altre parti dell’atto di costituzione del successore, sicché la tesi del ricorrente non trovava fondamento nella disciplina del processo tributario, né rilevavano i precedenti citati, riguardanti esclusivamente il giudizio di cassazione.
Quanto alla procura, la S.C. ha ribadito il principio per cui il soggetto che conferisce il mandato in nome di una persona giuridica non è tenuto a dimostrare la propria qualità, potendo i terzi verificarne i poteri tramite i registri pubblici, con la conseguenza che spetta alla controparte l’onere di sollevare una tempestiva e specifica eccezione. Nel caso di specie, il contribuente non aveva formulato alcuna eccezione in appello né aveva chiarito perché non fosse possibile verificare aliunde la qualifica di procuratore speciale dichiaratamente rivestita dal soggetto che aveva rilasciato il mandato, sicché la censura si rivelava infondata insieme a quella relativa all’apparente mancanza di firme autografe, legittimamente apposte in forma digitale.
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Nota della Redazione
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