Correzione di errore materiale per omessa distrazione delle spese (Cass. civ. Sez. 5 n. 4018 del 23.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma. Detto rimedio è applicabile, ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione. Il difensore è legittimato a proporre il ricorso per correzione se, nel corso del giudizio, aveva formulato specifica richiesta di distrazione; la relativa istanza si considera validamente proposta anche in mancanza di esplicita dichiarazione circa l’avvenuta anticipazione delle spese e la mancata riscossione degli onorari, atteso che tale circostanza può ritenersi implicitamente contenuta nella domanda stessa.
Il Fatto
La Corte di cassazione, Sezione Tributaria, aveva accolto il ricorso proposto da una società contribuente nei confronti dell’Agenzia delle entrate – Riscossione, cassando la sentenza impugnata e decidendo nel merito. Nel dispositivo dell’ordinanza di legittimità, la condanna al pagamento delle spese del giudizio era stata pronunciata «in favore della società», anziché nei confronti dei difensori della medesima, i quali avevano reso dichiarazione di antistatarietà nella memoria depositata ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ.
I due avvocati, che avevano assistito la società nel giudizio di cassazione, hanno pertanto proposto istanza di correzione dell’errore materiale, deducendo che la statuizione sulle spese avrebbe dovuto essere resa in loro favore, in qualità di difensori antistatari, conformemente alla richiesta già formulata nel corso del procedimento.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, investita dell’istanza, ha preliminarmente inquadrato il rimedio esperibile, ricordando il principio consolidato delle Sezioni Unite (n. 16037/2010) secondo cui l’omessa pronuncia sull’istanza di distrazione non può essere censurata con gli ordinari mezzi di impugnazione, ma va corretta tramite il procedimento di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ. Tale procedura, oltre a essere coerente con il disposto dell’art. 93, comma 2, cod. proc. civ., garantisce la ragionevole durata del processo e consente al difensore di ottenere rapidamente un titolo esecutivo, ed è applicabile anche alle pronunce della Cassazione ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ.
Quanto alla legittimazione dei difensori, la Corte ha richiamato l’ulteriore arresto delle Sezioni Unite (ord. n. 31033/2019, cui si sono conformate Cass. n. 26470/2022 e Cass. n. 937/2023), chiarendo che la richiesta di distrazione deve ritenersi ritualmente proposta anche in assenza di dichiarazione espressa circa l’avvenuta anticipazione delle spese e la mancata riscossione degli onorari, requisiti che possono desumersi implicitamente dalla domanda.
La Corte ha inoltre precisato che l’istanza di distrazione può essere validamente formulata anche con la memoria illustrativa ex art. 378 cod. proc. civ., non ricorrendo alcuna esigenza di garantire il contraddittorio nei confronti della controparte, priva di interesse a contrastare la domanda (Cass. n. 14098/2020). Con specifico riferimento al procedimento, la Corte ha evidenziato che, a seguito della riforma di cui al d.lgs. n. 149/2022, non trova più applicazione il procedimento di cui al previgente art. 380-bis cod. proc. civ., svolgendosi la trattazione secondo la forma camerale di cui all’art. 380-bis.1 cod. proc. civ., in combinato disposto con gli artt. 287 e ss. cod. proc. civ.
Nel caso di specie, l’ordinanza n. 20803/2025 è risultata effettivamente affetta da errore materiale, non contenendo la statuizione di distrazione delle spese avanzata dai difensori. La Corte ha pertanto disposto la correzione del dispositivo, sostituendo alle parole «in favore della società» le parole «in favore degli avvocati … dichiaratisi antistatari», senza provvedere sulle spese del procedimento di correzione, in ragione della speciale natura del rimedio, che non contempla una parte vittoriosa e una soccombente.
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Nota della Redazione
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