Rimborso Iva: la compensazione in dichiarazione non manifesta volontà di rimborso (Cass. civ. Sez. 5 n. 12174 del 01.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di Iva, l’esposizione del credito d’imposta nella dichiarazione annuale, mediante la compilazione della parte del quadro destinata alla compensazione o detrazione e non a quella riservata al rimborso, costituisce esercizio del diritto al rimborso? No. La volontà del contribuente di ottenere il rimborso deve essere inequivocabilmente manifestata in dichiarazione. In assenza di tale indicazione, non si applica il termine di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c., bensì il termine di decadenza biennale previsto dall’art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546/1992. Tale termine, applicabile anche all’Iva, è compatibile con il diritto unionale, in quanto ragionevole e rispettoso dei principi di equivalenza ed effettività. La sua decorrenza non è interrotta dalla successiva presentazione di una domanda di rimborso, salvo che ricorrano ipotesi eccezionali, come la cessazione dell’attività, che rendano impossibile l’utilizzo del credito in compensazione.
Il Fatto
Una società, dopo aver acquistato due immobili, indicava il conseguente credito Iva nella dichiarazione dei redditi per il 2010, compilando la colonna del quadro relativa ai crediti da utilizzare in compensazione o detrazione. Non presentava le dichiarazioni per gli anni successivi e solo nel 2015, con dichiarazioni ultra-tardive, le presentava, presentando altresì istanza di rimborso del credito. L’Agenzia delle entrate rigettava l’istanza in via di silenzio-rifiuto. La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso della società, e la Corte di giustizia tributaria di II grado, accogliendo l’appello incidentale dell’Ufficio, dichiarava la decadenza dell’istanza di rimborso per il decorso del termine biennale di cui all’art. 21 d.lgs. n. 546/1992.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, nel rigettare il ricorso della società, ha confermato l’orientamento giurisprudenziale secondo cui, qualora il credito Iva sia esposto in dichiarazione nella parte relativa alla compensazione/detrazione, non è ravvisabile una volontà inequivocabile di richiederne il rimborso. Ne consegue che, ai fini dell’ammissibilità dell’istanza, non opera il termine di prescrizione decennale, ma quello di decadenza biennale. Solo quando il contribuente indica in dichiarazione l’opzione per il rimborso, l’Amministrazione è edotta della richiesta e non è necessaria una specifica istanza, con applicazione del termine ordinario. La volontà di ottenere il rimborso deve essere manifestata con la compilazione dell’apposito quadro, mentre nel caso di specie il credito era stato destinato alla compensazione.
La Corte ha poi escluso la riconducibilità della fattispecie alle ipotesi eccezionali che legittimano il rimborso oltre il termine biennale, come la cessazione dell’attività. L’accertamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, aveva infatti stabilito che alla data della domanda (settembre 2015) la società non aveva cessato l’attività, essendo stata posta in liquidazione solo nel 2021. La messa in liquidazione, quale momento di cessazione effettiva dell’attività, è un evento successivo che non può far rivivere un diritto al rimborso già decaduto.
Quanto ai dubbi di compatibilità con il diritto unionale del termine biennale di decadenza, la Corte li ha ritenuti infondati, richiamando la giurisprudenza della Corte di giustizia UE che ha costantemente riconosciuto la ragionevolezza di tale termine. In assenza di una disciplina armonizzata, gli Stati membri possono prevedere termini di decadenza per le domande di rimborso, purché rispettino i principi di equivalenza ed effettività. La Corte ha pertanto escluso la necessità di un rinvio pregiudiziale, vertendo la questione su principi già chiariti.
Il secondo motivo, concernente l’omesso esame della sussistenza del credito e la violazione dell’art. 30 d.P.R. n. 633/1972, è stato dichiarato inammissibile. La censura non riguardava un fatto storico, ma la valutazione di deduzioni difensive, e non coglieva la ratio decidendi, essendo stata la questione assorbita dalla declaratoria di decadenza. La Corte ha infine condannato la ricorrente, ai sensi dell’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., al pagamento di somme in favore della controparte e della Cassa delle ammende, in quanto la definizione del giudizio in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c. comporta una valutazione legale tipica dell’abuso del processo.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.