Legittimazione della concessionaria della riscossione provata dalla delibera del Consiglio (Cass. civ. Sez. V n. 8594 del 01.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazione di avvisi di accertamento TASI adottati da una concessionaria della riscossione, il giudice di appello non può disconoscere rilievo alla documentazione prodotta dalla stessa concessionaria a dimostrazione della legittimazione contestata. La delibera del Consiglio comunale recante l’affidamento delle attività di accertamento, adottata ora per allora dall’organo competente ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. e) e f), del d.lgs. n. 267/2000, unitamente alla determina dirigenziale di affidamento in regime di concessione, integra la prova dell’attribuzione concreta del potere di accertamento. Il disconoscimento di tale documentazione integra violazione dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c.
Il Fatto
L’avviso di accertamento a titolo di TASI 2014 era stato notificato alla contribuente per conto del Comune da una società affidataria del servizio di accertamento e riscossione. La contribuente impugnava l’atto dinanzi alla C.T.P., deducendo, tra l’altro, l’illegittimità dell’incarico conferito alla concessionaria.
La C.T.P. rigettava il ricorso. La CTR Campania, sull’appello della contribuente, accoglieva il gravame e annullava l’avviso, rilevando che la società non aveva prodotto validi documenti giustificativi dell’attribuzione concreta del potere di accertamento tributario, per il quale sarebbe stato necessario un conferimento d’incarico da parte del Consiglio comunale. Avverso tale sentenza la concessionaria ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo.
La Motivazione della Corte
La ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., per aver la CTR disconosciuto rilievo alla documentazione depositata in appello a dimostrazione della legittimazione contestata. Il motivo è stato ritenuto fondato.
La Corte ha osservato che dal verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 18.5.2018, prodotto dalla concessionaria nel giudizio d’appello, emerge che il Comune aveva affidato alla società le attività di accertamento per gli anni 2014, 2015 e 2016, risultando essa già affidataria del servizio di riscossione coattiva fino al 2020. Inoltre era stata depositata la determina del Responsabile del Settore Economico Finanziario n. 194 del 30.9.2019, avente ad oggetto l’affidamento in regime di concessione del servizio di accertamento relativo alla TASI proprio per l’anno 2014 oggetto dell’imposizione.
Secondo la Corte si è in presenza di una delibera adottata ora per allora, proveniente dall’organo legittimato. Ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. e) e f), del d.lgs. n. 267/2000, il Consiglio comunale ha competenza, tra l’altro, in ordine all’organizzazione dei pubblici servizi, alla concessione dei pubblici servizi e all’affidamento di attività o servizi mediante convenzione, nonché all’istituzione e ordinamento dei tributi.
La Corte ha richiamato il principio già affermato in materia di TARSU, secondo cui spetta al Consiglio comunale l’istituzione e l’ordinamento dei tributi e la disciplina generale delle tariffe, mentre è di competenza della Giunta, organo di competenza residuale, la determinazione delle relative aliquote, in continuità con il previgente art. 32, comma 2, lett. g), della l. n. 142 del 1990 (Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 15619 del 22/07/2020).
Il ricorso è stato quindi accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa, anche ai fini delle spese del giudizio, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in differente composizione.
Nota della Redazione
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