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TARI nelle aree portuali: la competenza impositiva resta al Comune in assenza di Autorità portuale (Cass. civ. n. 19682 del 13.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di tributi locali, l’attività di gestione dei rifiuti solidi urbani nell’ambito delle aree portuali rientra nella competenza esclusiva dell’Autorità portuale, ove istituita, con conseguente esclusione del potere impositivo comunale ai fini della TARI. L’istituzione dell’Autorità portuale si configura come causa di esclusione dalla tassa sui rifiuti, ai sensi dell’art. 62, comma 5, d.lgs. n. 507/1993. Nelle zone portuali prive di tale Autorità, invece, riemerge la competenza e la privativa comunale in ordine all’istituzione e alla prestazione del servizio di igiene urbana, con correlativa applicabilità del tributo. Il potere impositivo non può configurarsi in favore di un soggetto diverso da quello che espleta il servizio. L’obiettiva incertezza normativa rilevante per la disapplicazione delle sanzioni ricorre solo quando non sia possibile individuare in modo univoco la norma applicabile in assenza di un orientamento giurisprudenziale consolidato.

Il Fatto

La società contribuente, titolare di una concessione per l’uso di uno specchio d’acqua nel porto di Lipari, destinato all’allocazione di un pontile galleggiante per l’attracco di imbarcazioni da diporto, impugnava una cartella esattoriale emessa dal Comune per la TARI relativa all’annualità 2017. La società deduceva la carenza del potere impositivo dell’ente locale, il vizio di motivazione dell’atto e l’omessa notificazione di atti presupposti.

La Commissione tributaria provinciale di Messina accoglieva il ricorso. Sul gravame del Comune, la Commissione tributaria regionale della Sicilia riformava la decisione, affermando la sussistenza del potere impositivo dell’ente locale. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo, la ricorrente deduceva la violazione dell’art. 21, comma 8, d.lgs. n. 22/1997 e dell’art. 6, comma 1, legge n. 84/1994, assumendo che, nelle aree demaniali portuali, la gestione dei rifiuti sarebbe sottratta ai Comuni e spetterebbe alle Autorità portuali o, in mancanza, alle Autorità marittime. La Corte ha ritenuto la censura infondata, richiamando il consolidato orientamento per cui la competenza dell’Autorità portuale nella gestione dei rifiuti nelle aree portuali riguarda esclusivamente i porti in cui tale Autorità sia stata effettivamente istituita.

La Cassazione ha evidenziato che l’art. 6, comma 1, legge n. 84/1994 istituisce le Autorità portuali in un elenco tassativo di porti, nel quale non è ricompreso il porto di Lipari. Ne consegue che, non essendosi verificata la condizione che esclude il potere impositivo del Comune, riemerge la competenza e la privativa comunale in ordine all’istituzione e alla prestazione del servizio di igiene urbana nelle zone portuali prive di Autorità.

La Corte ha precisato che la competenza dell’Autorità marittima concerne le operazioni portuali e le concessioni di aree demaniali, ma non attribuisce alcuna potestà impositiva in materia di rifiuti solidi urbani prodotti nell’ambito portuale, che resta riservata in regime di privativa al Comune interessato. Diverso è il caso, estraneo al giudizio, dei rifiuti prodotti dalle navi, la cui raccolta e gestione compete all’Autorità portuale o marittima ai sensi degli artt. 8 e 10 d.lgs. n. 182/2003.

Con il secondo motivo, la ricorrente lamentava la mancata disapplicazione delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa. La censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di specifica formulazione nel ricorso introduttivo e, comunque, infondata, non ricorrendo i presupposti dell’istituto: l’incertezza normativa presuppone l’assenza di un orientamento giurisprudenziale consolidato, mentre la disciplina della competenza comunale in ambito portuale risulta sorretta da un quadro chiaro e coerente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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