Giudicato interno sulla dichiarazione di quantità e poteri del giudice di rinvio (Cass. civ. Sez. III n. 19096 del 11.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Quando la Corte di cassazione, nel disporre il rinvio, abbia definitivamente accertato il carattere positivo della dichiarazione di quantità resa dal terzo pignorato, si forma sul punto un giudicato interno che vincola il giudice di rinvio. Questi non può procedere a una nuova qualificazione, in senso negativo, della medesima dichiarazione, né revocare l’ordinanza di assegnazione per asserita mancanza di una dichiarazione positiva e di istanza di accertamento dell’obbligo del terzo. Il giudice di rinvio deve limitarsi a verificare se il creditore titolare di diritto di pegno abbia assunto le opportune iniziative processuali, segnatamente l’intervento, per far valere il privilegio in sede esecutiva, e se tale privilegio sia opponibile al creditore procedente. L’opposizione agli atti esecutivi va accolta e l’ordinanza revocata solo se ricorrono entrambe le condizioni; va invece respinta, con conferma dell’assegnazione, in mancanza delle iniziative o dell’opponibilità.

Il Fatto

Un creditore procedente pignora i crediti vantati dalla propria società debitrice nei confronti di una banca, in forza di un credito di modesta entità. La banca terza pignorata rende dichiarazione di quantità, dichiarandosi debitrice della società esecutata di una somma corrispondente al controvalore di obbligazioni dalla stessa emesse e costituite in pegno in proprio favore. Le obbligazioni vengono poi liquidate e l’importo accreditato su un conto della debitrice con saldo negativo.

Il giudice dell’esecuzione assegna al creditore procedente l’importo precettato. La banca propone opposizione agli atti esecutivi avverso l’ordinanza di assegnazione. Il Tribunale di Trapani accoglie l’opposizione e dichiara la nullità dell’ordinanza, ma la decisione è cassata con rinvio. In sede di rinvio il Tribunale accoglie nuovamente l’opposizione: di qui il ricorso.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 548, 549, 392, 617, 619 e 615 c.p.c., sostenendo che il Tribunale, in sede di rinvio, abbia qualificato come negativa una dichiarazione di quantità che la Cassazione, nella pronuncia di rinvio, aveva invece ritenuto positiva.

Il motivo è fondato. Nella sentenza n. 9872 del 26 maggio 2020 si legge che la banca, rendendo la dichiarazione di terzo, si era espressamente dichiarata debitrice della società esecutata, con valore confessorio della stessa. Su questa sola base il giudice avrebbe dovuto respingere l’opposizione. Si è dunque formato il giudicato interno sul carattere positivo della dichiarazione, espressamente accertato dalla stessa Corte.

La cassazione della prima sentenza è stata disposta con rinvio ai soli fini esplicitamente chiariti: la banca, creditrice privilegiata sul ricavato della vendita dei beni costituiti in pegno, avrebbe potuto eccepire l’esistenza del vincolo al creditore procedente, assumendo le opportune iniziative processuali per far valere il privilegio in sede esecutiva. Competeva pertanto al giudice di rinvio valutare se il pegno dichiarato nella dichiarazione di terzo fosse opponibile al creditore procedente.

In sede di rinvio, dunque, il Tribunale non avrebbe potuto procedere a una nuova qualificazione della dichiarazione di quantità, ma avrebbe dovuto accertare se la banca avesse assunto le opportune iniziative per far valere il privilegio e se questo fosse opponibile. L’opposizione andava accolta e l’ordinanza revocata solo in presenza di tali iniziative e della opponibilità; andava invece respinta in loro mancanza.

Il secondo motivo, relativo alla regolamentazione delle spese processuali, resta assorbito per effetto dell’accoglimento del primo e della cassazione con rinvio. La Corte rileva altresì l’infondatezza dell’assunto sulla pretesa alterità soggettiva tra l’imprenditore individuale e l’impresa di cui sia titolare. Il primo motivo è accolto, il secondo assorbito, con rinvio al Tribunale di Trapani, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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