Revoca permesso di soggiorno e tutela cautelare: obbligo di valutare i nuovi elementi (TAR Lombardia n. 621 del 21.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di riesame dell’efficacia di un provvedimento di revoca di un permesso di soggiorno, l’amministrazione deve tenere conto degli elementi sopravvenuti rispetto al provvedimento originario, ivi inclusa l’instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro a tempo indeterminato. La valutazione deve essere condotta anche quando la revoca sia adottata ai sensi dell’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998 in materia di autotutela. L’erroneo richiamo all’art. 40, comma 12, d.P.R. n. 394/1999 e la riproduzione non fedele del testo normativo applicabile integrano profili di possibile illegittimità del provvedimento. La sussistenza dei presupposti per la tutela cautelare comporta la sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato, con fissazione dell’udienza di merito.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, impugnava dinanzi al TAR Lombardia il provvedimento con il quale la Questura di Milano aveva disposto la revoca del permesso di soggiorno rilasciato in data 15.10.2024, contestando la legittimità del provvedimento e chiedendone la sospensione in via cautelare.
L’amministrazione aveva fondato la revoca sul richiamo all’art. 40, comma 12, d.P.R. n. 394/1999, disposizione che disciplina l’impiego di lavoratori subordinati in Italia. Il ricorrente, costituitosi in giudizio, evidenziava la sopravvenienza di un nuovo rapporto di lavoro a tempo indeterminato rispetto alla situazione considerata al momento della revoca.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto sussistenti i presupposti per la concessione della tutela cautelare, ravvisando profili di fondatezza del ricorso. In primo luogo, ha rilevato che il richiamo all’art. 40, comma 12, d.P.R. n. 394/1999 contenuto nel provvedimento impugnato appare inconferente rispetto alla fattispecie concreta, riguardando la disposizione l’impiego di lavoratori alle dipendenze di datori di lavoro residenti all’estero.
Il Tribunale ha evidenziato che, ove l’amministrazione avesse inteso applicare la diversa previsione di cui al comma 13 del medesimo articolo, il testo della norma riportato tra virgolette nel provvedimento non sarebbe comunque corretto, risultando non fedele al tenore letterale della disposizione. Tale difformità costituisce un ulteriore profilo di illegittimità del provvedimento impugnato.
Quanto al merito della vicenda, il Collegio ha precisato che anche ove trovi applicazione la disciplina dell’autotutela prevista dall’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998, in luogo di quella generale di cui all’art. 21-nonies, legge n. 241/1990, l’amministrazione è comunque tenuta a considerare l’eventuale sopravvenienza di nuovi elementi rispetto al momento di adozione del provvedimento. Nel caso di specie, rileva il nuovo rapporto di lavoro a tempo indeterminato instaurato dal ricorrente, circostanza che avrebbe dovuto essere oggetto di specifica valutazione.
Alla luce delle considerazioni esposte, il TAR ha accolto la domanda cautelare, disponendo la sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato e fissando l’udienza pubblica per la trattazione del merito del ricorso, con compensazione delle spese della fase processuale.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.