Cessazione della materia del contendere in ottemperanza per intervenuto rilascio del parere favorevole (TAR Basilicata n. 156 del 07.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza volto all’esecuzione di una sentenza di annullamento è dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere quando l’amministrazione, successivamente alla notifica del ricorso, abbia adottato il provvedimento satisfattivo dell’interesse azionato, conformandosi al giudicato. In tal caso, la soccombenza virtuale regola la disciplina delle spese di lite: esse sono poste a carico della parte la cui condotta abbia determinato il ritardo nell’esecuzione della decisione, mentre sono compensate nei confronti dell’amministrazione che abbia correttamente dato impulso all’attuazione del dictum giurisdizionale.
Il Fatto
La società ricorrente aveva proposto ricorso per ottemperanza avverso l’inerzia delle amministrazioni intimate, rimaste prive di attuazione rispetto alla sentenza di questo Tribunale che aveva annullato una determinazione dirigenziale regionale e gli atti presupposti — tra cui un parere sfavorevole dell’ASP — con salvezza di nuovi atti. L’annullamento concerneva la verifica di compatibilità relativa all’ampliamento di un’attività riabilitativa da erogare in un ambulatorio già autorizzato.
A seguito della diffida regionale, l’azienda sanitaria aveva inizialmente comunicato la convocazione della propria commissione e, successivamente, aveva espresso parere favorevole di compatibilità. La Regione aveva quindi emanato una nuova determinazione recante la declaratoria di compatibilità dell’istanza con la programmazione regionale. All’udienza camerale la ricorrente aveva istato per la cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna alle spese della resistente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto che i provvedimenti sopravvenuti avessero pienamente soddisfatto la pretesa fatta valere con il ricorso per ottemperanza, determinando la cessazione della materia del contendere. La verifica è stata condotta alla luce del contenuto della sentenza azionata e della conformità dell’atto successivo al dictum giurisdizionale.
La regolamentazione delle spese è stata ancorata al criterio della soccombenza virtuale, valorizzando la condotta processuale delle parti e l’effettiva ragione della lite. Il ritardo nell’esecuzione della decisione è stato ascritto alla condotta dell’ASP, la cui commissione aveva inizialmente assunto un parere sfavorevole poi caducato dal giudicato: la successiva attività satisfattiva è intervenuta solo dopo la proposizione del ricorso.
Ne è derivata la condanna dell’azienda sanitaria alla rifusione delle spese in favore della ricorrente, liquidate forfettariamente, mentre le spese sono state compensate nei confronti della Regione, la cui condotta era stata improntata alla sollecitazione dell’attuazione del giudicato mediante diffida e alla successiva emanazione della determinazione di compatibilità. La sentenza è stata infine dichiarata eseguita dall’autorità amministrativa.
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Nota della Redazione
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