Controlli interni degli enti locali: tecniche di campionamento e qualità dei servizi (Corte dei Conti Sez. contr. Sardegna n. 109 del 15.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il sistema integrato dei controlli interni degli enti locali, disciplinato dall’art. 148 del d.lgs. n. 267/2000, impone che la tecnica di campionamento degli atti sottoposti a controllo successivo di regolarità amministrativa sia motivata ed efficace, parametrata alla natura dei documenti e alla loro capacità di registrare i fenomeni rilevanti della gestione. La fissazione di una percentuale fissa di atti da controllare non costituisce criterio esaustivo, perché non tiene conto dei fattori di rischio, anche corruttivi, propri di taluni provvedimenti. Il controllo di gestione deve caratterizzarsi per la contestualità dell’azione amministrativa e per la tempestività dei report, così da consentire la riprogrammazione degli obiettivi. Il controllo sugli equilibri finanziari richiede monitoraggio continuo delle risultanze, mentre il controllo sulla qualità dei servizi presuppone l’adozione della Carta dei servizi, la rilevazione della soddisfazione degli utenti e il benchmarking con altre amministrazioni. Il controllo sugli organismi partecipati non si esaurisce nella razionalizzazione periodica delle partecipazioni, ma impone la riconciliazione puntuale dei rapporti di credito e debito.

Il Fatto

La Sezione del controllo per la Regione Sardegna ha esaminato le relazioni-questionario trasmesse dall’ente provinciale sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni negli esercizi 2022 e 2023. L’istruttoria, condotta con più note di richiesta di chiarimenti, ha fatto emergere criticità operative e metodologiche in alcune tipologie di controllo, in continuità con quanto già accertato nella precedente verifica.

L’ente ha rappresentato l’avvio di un percorso di aggiornamento della disciplina regolamentare dei controlli interni, culminato nell’adozione di un nuovo regolamento, nonché le difficoltà organizzative e finanziarie derivanti dalla situazione di instabilità istituzionale e dalla carenza di risorse. La questione sottoposta alla Sezione riguarda l’adeguatezza complessiva del sistema dei controlli e l’individuazione delle misure autocorrettive necessarie.

La Motivazione della Corte

Sul controllo successivo di regolarità amministrativa, la Sezione rileva il permanere di criticità: l’ente non ha perfezionato le tecniche di campionamento né ha ampliato la categoria degli atti da sottoporre a verifica. Il Collegio richiama il consolidato orientamento della giurisprudenza contabile secondo cui la tecnica di campionamento deve essere motivata ed efficace, parametrata alla natura dei documenti e alla loro capacità di registrare i fenomeni più rilevanti della gestione. Stabilire una percentuale fissa di atti da controllare per tutte le categorie di provvedimenti non rappresenta criterio esaustivo, poiché non considera i fattori di rischio, anche legati a fenomeni corruttivi, che caratterizzano taluni provvedimenti rispetto ad altri.

La Sezione sottolinea l’importanza di attivare procedure di controllo sugli atti connessi all’attuazione del PNRR, al fine di prevenire i rischi di frode, corruzione e conflitti di interesse, con particolare riguardo alle aree ad alto rischio. Invita inoltre l’ente a proseguire nel percorso di digitalizzazione documentale, condizione necessaria per ampliare la platea degli atti controllabili attraverso sistemi informatici di estrazione dei dati.

Sul controllo strategico, la Sezione prende atto di un’evoluzione positiva: cresce la percentuale di obiettivi raggiunti e sono applicati tutti gli indicatori, inclusi quelli di innovazione. Permangono criticità legate all’omesso utilizzo del parametro dell’impatto socioeconomico e alla mancata previsione di misure di rotazione del personale. Positivamente valutata l’introduzione, nel PIAO, di indicatori di benessere equo e sostenibile collegati agli obiettivi strategici.

Sul controllo di gestione permangono carenze metodologiche: i report non raggiungono un grado adeguato di tempestività e non sono in grado di influenzare l’attività in corso, determinando la riprogrammazione degli obiettivi. Il Collegio richiama la necessità che il controllo di gestione si caratterizzi per la contestualità dell’azione amministrativa, con segnalazione tempestiva degli scostamenti rispetto agli standard.

Sul controllo sugli equilibri finanziari, pur risultando adeguatamente delineato sotto il profilo regolamentare, permangono criticità attuative. L’analisi del rendiconto evidenzia un saldo positivo del risultato di amministrazione, ma l’organo di revisione segnala la necessità di rafforzare la capacità di riscossione e di monitorare costantemente l’andamento delle entrate e delle spese. Sul controllo sugli organismi partecipati sono emerse difformità nelle reciproche posizioni contabili, con invito alla puntuale riconciliazione; la Sezione rammenta che tale controllo non può limitarsi alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni. Infine, sul controllo sulla qualità dei servizi si registra il ritardo nell’adozione della Carta dei servizi e nelle indagini di soddisfazione dell’utenza, con invito ad attivare tempestivamente il controllo.

All’esito, la Sezione esorta l’ente ad adottare le misure autocorrettive indicate nel dispositivo, riservandosi di valutare l’efficacia del processo di adeguamento nei successivi cicli di controllo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *