Tariffe di trasmissione e canone al titolare terzo dopo la scadenza ventennale (TAR Lombardia n. 1923 del 04.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Scaduto il termine ventennale di durata del canone fisso determinato in sede di confronto concorrenziale per l’affidamento di una porzione della Rete di Trasmissione Nazionale, l’Autorità di regolazione non è vincolata né alla corresponsione del medesimo canone né ai criteri della convenzione-tipo di cui al D.M. 22 dicembre 2000, mai concretamente applicati. Il gestore del sistema di trasmissione, nel liquidare il canone al titolare terzo, non dispone di alcun potere di sindacato o di disapplicazione della determinazione regolatoria e deve attenersi alla misura ivi fissata. La disciplina regolatoria integra i rapporti convenzionali in essere e prevale, per effetto dell’eterointegrazione, sulle pattuizioni anteriori.

Il Fatto

La società ricorrente è l’unico titolare terzo di una porzione della Rete di Trasmissione Nazionale, diverso dalle società del gruppo del gestore e da quelle costituite per gli interconnector. La proprietà di una stazione elettrica le era stata affidata nel 2002 all’esito di una procedura di confronto concorrenziale, con un canone annuo fisso determinato in sede di gara e offerto in ribasso dalla stessa aggiudicataria, per la durata di venti anni dall’accettazione definitiva dell’impianto.

Con il ricorso introduttivo la società ha impugnato la deliberazione con cui l’Autorità ha ridefinito, per il sesto periodo di regolazione, i criteri tariffari del servizio di trasmissione e dispacciamento, lamentando che la remunerazione sarebbe stata commisurata alla sola remunerazione del capitale investito netto residuo. Con due successivi ricorsi per motivi aggiunti ha gravato le comunicazioni con cui il gestore ha dato applicazione alla deliberazione, riducendo il corrispettivo corrisposto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce anzitutto il quadro normativo. L’art. 36 del d.lgs. n. 93/2011 ha riservato allo Stato l’attività di trasmissione e dispacciamento, esercitata in concessione dal gestore del sistema, e ha previsto meccanismi volti alla completa unificazione della rete. Per le porzioni non ancora unificate, l’art. 3, comma 8, del d.lgs. n. 79/1999 impone convenzioni conformi a una convenzione-tipo, che deve assicurare un’adeguata remunerazione delle attività e degli investimenti.

Il ricorso principale è infondato nel motivo centrale. La tesi della ricorrente presuppone che per un ventennio sia stato applicato un canone determinato secondo i criteri della convenzione-tipo, ma la procedura concorrenziale aveva stabilito un canone fisso, offerto dalla stessa aggiudicataria e omnicomprensivo di tutti i costi. Il canone massimo posto a base d’asta era di 649.760,00 euro; l’offerta accettata ammontava a 357.368,00 euro. Non vi è dunque alcun riferimento, nell’avviso di gara, alle componenti di cui all’art. 16 della Convenzione.

Il Collegio valorizza il raffronto economico fornito dall’Autorità: a fronte di costi di realizzazione dell’impianto di circa 2,1 milioni di euro di costo storico, la ricorrente ha percepito 7,1 milioni di euro in venti anni, a fronte dei circa 5,5 milioni che sarebbero stati riconosciuti in trentatré anni applicando l’ordinaria regolazione tariffaria. Il rendimento ha quindi ampiamente coperto l’investimento, mentre la ricorrente non ha mai chiesto l’aggiornamento del canone, che ne avrebbe comportato il ribasso.

Una volta scaduto il termine di remunerazione fissato in gara, l’Autorità non era vincolata né al canone fisso né ai criteri del decreto ministeriale di approvazione della convenzione-tipo, mai applicati. La nuova disciplina riconosce un canone a copertura dei costi efficienti delle attività di esercizio e manutenzione, commisurato alla remunerazione del capitale investito netto residuo, e la convenzione-tipo stessa prevedeva l’eterointegrazione in caso di interventi normativi o regolatori successivi. Le disposizioni regolatorie dell’Autorità integrano pertanto i rapporti in essere, secondo la giurisprudenza amministrativa richiamata.

Quanto ai motivi aggiunti, il Collegio ne afferma l’infondatezza derivata e respinge la censura di carenza di potere del gestore: questi non può sindacare né disapplicare la determinazione regolatoria e ha legittimamente liquidato il canone nella misura fissata dall’Autorità. Il gestore della rete resta unico soggetto titolare di tale posizione, distinta da quella del proprietario di una porzione di rete.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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