Il visto di conformità “leggero” impone una verifica sostanziale della sussistenza del credito IVA (Cass. civ. Sez. 5 n. 8845 del 08.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il visto di conformità c.d. “leggero”, di cui all’art. 35, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 241/1997, implicando il riscontro della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione, predisposta dal medesimo professionista, alle risultanze della relativa documentazione e alle disposizioni che disciplinano oneri deducibili e detraibili, detrazioni, crediti d’imposta e scomputo delle ritenute d’acconto, comporta un obbligo di verifica non meramente formale ma sostanziale, diretta ad accertare la sussistenza effettiva, non solo documentale, del dato esposto. Il professionista è quindi responsabile per il rilascio di un visto risultato falso ai sensi dell’art. 1176, secondo comma, c.c. (diligenza qualificata). La riferibilità delle sanzioni tributarie alla sola persona giuridica, ex art. 7 del d.l. n. 269/2003, non esclude la responsabilità concorsuale dell’estraneo ai sensi dell’art. 9 d.lgs. n. 472/1997. Nel contenzioso tributario la sentenza penale irrevocabile è un semplice elemento di prova, liberamente valutabile.
Il Fatto
A seguito di una verifica a carico di una società titolare di un deposito fiscale, l’Ufficio delle Dogane accertava un meccanismo fraudolento volto al pagamento dell’accisa tramite la compensazione di crediti IVA inesistenti. Un commercialista aveva apposto il proprio visto di conformità c.d. “leggero” sulle dichiarazioni IVA di due società, certificando crediti poi rivelatisi inesistenti. L’Agenzia notificava avvisi di pagamento dell’accisa e atti di irrogazione di sanzioni, ritenendo il professionista coobbligato in solido.
I ricorsi del commercialista avverso tali atti venivano rigettati dalla Commissione tributaria provinciale e, in appello, dalla Commissione tributaria regionale del Friuli Venezia Giulia. Avverso la sentenza d’appello, il contribuente proponeva ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, l’assenza di una propria responsabilità per non essere tenuto, in caso di visto “leggero”, a un controllo sulla genesi del credito.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, affermando che il visto “leggero” non è una mera attestazione formale. Richiamando la giurisprudenza penale, la S.C. ha precisato che la norma di riferimento è l’art. 2, comma 1, D.M. n. 164/1999, il quale richiede il riscontro della corrispondenza dei dati esposti in dichiarazione alle risultanze documentali e alle norme che disciplinano i crediti d’imposta. Tale verifica non può ridursi a un controllo aritmetico, ma implica accertamenti sulla documentazione nella disponibilità del dichiarante.
Poiché il professionista può rilasciare il visto solo per dichiarazioni da lui stesso predisposte, la Corte ha desunto l’esistenza di un dovere di diligenza qualificata (art. 1176 c.c.), la cui osservanza deve essere provata dal professionista. Nel caso di specie, avendo egli attestato un credito inesistente sulla base di una verifica solo formale, è stata confermata la sua responsabilità concorsuale ai sensi dell’art. 2 TUA e dell’art. 9 d.lgs. n. 472/1997.
La Corte ha poi ribadito che l’attribuzione della sanzione alla persona giuridica ex art. 7 d.l. n. 269/2003 non deroga al principio del concorso dell’estraneo nella realizzazione dell’illecito. Ha inoltre confermato la cumulabilità della sanzione amministrativa con l’indennità di mora, avendo quest’ultima natura risarcitoria, superando il precedente contrario orientamento.
Quanto al terzo motivo, la S.C. ha ribadito che nel processo tributario la sentenza penale irrevocabile, di condanna o di assoluzione, non ha autorità di cosa giudicata ma è un semplice elemento di prova, liberamente valutabile. Nel caso di specie, i giudici d’appello avevano correttamente utilizzato la condanna penale come ulteriore elemento, senza attribuirle efficacia vincolante.
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Nota della Redazione
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