La prescrizione del tributo non è opponibile se l’atto interruttivo è divenuto definitivo (Cass. civ. Sez. 5 n. 4612 del 02.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La prescrizione del credito tributario maturata anteriormente alla notifica di un atto impositivo o interruttivo divenuto definitivo, perché rimasto incontestato, non può essere fatta valere in sede di impugnazione di un atto successivo, salvo che si tratti di vizi propri di quest’ultimo. L’intimazione di pagamento di cui all’art. 50, comma 2, d.P.R. n. 602/1973 è riconducibile all’avviso di mora indicato dall’art. 19, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 546/1992: se non viene impugnata, il credito si consolida e le vicende estintive anteriori alla sua notifica restano precluse. La mancata valutazione, da parte del giudice di merito, della notifica di un atto interruttivo potenzialmente decisiva integra un vizio di omesso esame di un documento ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il Fatto
La contribuente impugnava un’intimazione di pagamento relativa a una cartella per omesso versamento della TARSU, eccependo l’intervenuta prescrizione quinquennale della pretesa. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso, rilevando l’assenza di prova della notifica della cartella e degli atti interruttivi, e la Commissione Tributaria Regionale rigettava l’appello dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Il giudice d’appello riteneva la documentazione prodotta inidonea a provare la validità delle notifiche e affermava che, comunque, sarebbe maturata la prescrizione breve, applicando il principio delle Sezioni Unite n. 23397/16, non essendo la definitività dell’accertamento in cartella equiparabile a quella di una sentenza di condanna.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente dichiarato la cessazione della materia del contendere per alcune partite di ruolo, oggetto di discarico amministrativo ai sensi dell’art. 4, comma 1, d.l. n. 119/2018, con conseguente estinzione parziale del giudizio.
Nel merito, il ricorso dell’Agenzia è stato accolto. La Suprema Corte ha innanzitutto riqualificato il motivo di censura, originariamente rubricato come violazione dell’art. 115 c.p.c., riconducendolo al paradigma dell’omesso esame di un documento decisivo ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. L’inesatta indicazione numerica del motivo, ove sia inequivocabilmente riconducibile a una delle cinque ragioni previste dall’art. 360 c.p.c., non determina l’inammissibilità del ricorso.
Nel merito, la Corte ha richiamato il principio per cui, in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come la prescrizione maturata prima della sua notifica, è preclusa se non si impugna l’atto successivo per vizi propri. L’intimazione di pagamento notificata ai sensi dell’art. 50, comma 2, d.P.R. n. 602/1973 è atto autonomamente impugnabile, riconducibile all’avviso di mora di cui all’art. 19, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 546/1992. Il meccanismo dell’art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546/1992 comporta che, se l’intimazione non viene impugnata, il credito si consolida e non possono farsi valere vicende estintive anteriori alla sua notifica.
Nel caso di specie, la prescrizione eventualmente maturata prima dell’intimazione del 2012, della cui notifica si contestava la validità, avrebbe potuto essere eccepita solo impugnando quell’atto. Poiché la notifica dell’ultimo atto interruttivo era avvenuta nel 2016, prima del decorso del termine quinquennale, la valutazione della validità della notifica dell’intimazione del 2012 risultava potenzialmente decisiva. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio, per un nuovo esame che tenga conto di tale risultanza istruttoria.
Nota della Redazione
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