Rendita catastale impianti eolici: esclusa la torre ma la stima va rideterminata (Cass. civ. Sez. 5 n. 8272 del 02.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La torre di sostegno di un impianto eolico, essendo componente essenziale e funzionale al processo di produzione di energia elettrica, è esclusa dalla stima diretta ai fini della determinazione della rendita catastale, ai sensi dell’art. 1, comma 21, della legge n. 208 del 2015, senza che rilevi la natura strutturale del manufatto o la sua infissione al suolo. La disposizione non ha abrogato, nemmeno in via tacita, l’art. 1, comma 244, della legge n. 190 del 2014, che richiama le metodologie estimative della Circolare n. 6/T del 2012 per gli immobili a destinazione speciale. Ne consegue che il giudice di merito, esclusa la rilevanza catastale della torre, non può limitarsi ad annullare l’avviso di accertamento, ma deve rideterminare la rendita valorizzando suolo, fondazioni e componenti residue, computando spese tecniche, oneri finanziari e profitto dell’imprenditore.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate rettificava la rendita catastale di un’unità immobiliare su cui insisteva una torre di sostegno di un impianto eolico, elevandola rispetto al valore proposto dalla società contribuente nella dichiarazione DOCFA, ferma la categoria D/1. La contribuente impugnava l’avviso e, dopo il rigetto in primo grado, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado accoglieva l’appello, annullando l’accertamento per la ritenuta illegittima inclusione nel calcolo della rendita del palo di sostegno, considerato parte integrante dell’impianto produttivo.
L’Agenzia ricorreva per cassazione affidandosi a quattro motivi, contestando la motivazione della sentenza, la violazione dell’art. 1, comma 21, della legge n. 208 del 2015, e l’omessa pronuncia sulla corretta determinazione della rendita in relazione alle componenti residue dell’impianto.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha dichiarato infondato il primo motivo, relativo alla motivazione apparente. Richiamato il consolidato orientamento delle Sezioni Unite n. 8053 e 8054 del 2014, ha precisato che il sindacato di legittimità è limitato all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante. Nel caso di specie la motivazione della sentenza impugnata supera il minimo costituzionale, rendendo percepibile l’iter logico-giuridico seguito, fondato sull’esclusione della torre dal calcolo della rendita in quanto parte del processo produttivo.
Ha inoltre ribadito che, come già acclarato da Cass. n. 37710 del 2022, la torre di sostegno costituisce componente essenziale dell’impianto eolico, funzionale alla produzione di energia elettrica, con conseguente applicazione dell’esenzione di cui all’art. 1, comma 21, della legge n. 208 del 2015. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile, in quanto volto a sollecitare una rivalutazione degli esiti probatori preclusa in sede di legittimità, oltre che infondato alla luce dell’orientamento consolidato in materia.
Il terzo motivo è stato invece accolto. La Corte ha chiarito che l’esclusione della torre dal calcolo della rendita non esime il giudice di merito dall’obbligo di rideterminare la rendita stessa. Il processo tributario è un giudizio di impugnazione-merito, diretto a una decisione sostitutiva sia della dichiarazione del contribuente sia dell’accertamento dell’Ufficio. Il giudice, ove ritenga invalido l’avviso per motivi sostanziali, deve esaminare la pretesa e ricondurla alla corretta misura, non limitandosi all’annullamento.
La stima diretta deve concentrarsi sul valore del suolo, delle fondazioni, della piazzola e della cabina, computando le spese tecniche, il profitto dell’imprenditore e gli oneri finanziari secondo i criteri della Circolare n. 6/T del 2012. Il quarto motivo è stato assorbito. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, in diversa composizione, anche per le spese.
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Nota della Redazione
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