Estinzione del finanziamento agevolato e rilocalizzazione dell’attività (Cass. civ. Sez. 1 n. 18707 del 09.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di finanziamenti agevolati concessi per eventi alluvionali, l’estinzione del finanziamento erogato ai sensi del D.L. n. 691/1994 (conv. con legge n. 35/1995), quale effetto dell’accesso alla procedura di rilocalizzazione di cui al D.L. n. 130/1997 (conv. con legge n. 228/1997), è subordinata all’effettiva e concreta rilocalizzazione dell’attività imprenditoriale, che postula la contestuale dismissione del sito originario. La mera presentazione della domanda di rilocalizzazione non determina l’automatica estinzione del debito relativo al finanziamento precedente. La mancata osservanza di tale condizione, pur in presenza di una nuova erogazione, ne legittima la revoca senza che il finanziamento originario possa considerarsi estinto. Il versamento delle somme erogate su un conto corrente passivo, ma non scoperto, ha effetto meramente ripristinatorio della provvista e non solutorio.
Il Fatto
La società ricorrente e i soci avevano concluso nel 1995 con la banca un contratto di finanziamento agevolato ai sensi del D.L. n. 691/1994, per il ripristino dell’attività a seguito di eventi alluvionali. Successivamente, avevano richiesto di avvalersi della possibilità, prevista dal D.L. n. 130/1997, di rilocalizzare l’azienda con estinzione del debito precedentemente contratto, ottenendo l’erogazione del nuovo finanziamento in due tranches. La banca, tuttavia, aveva rifiutato l’estinzione del precedente finanziamento per la mancata dismissione della sede originaria. I ricorrenti avevano quindi agito in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni e la condanna della società di intermediazione finanziaria al versamento di un contributo a fondo perduto. Il Tribunale aveva accolto solo la domanda relativa alla illegittima segnalazione in Centrale Rischi, rigettando le altre, e la Corte d’appello aveva confermato la decisione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato i sei motivi di ricorso, rigettandoli, dichiarandoli in parte inammissibili e in parte infondati.
Con riferimento al primo motivo, incentrato sull’interpretazione dell’art. 4-quinquies D.L. n. 130/1997, la Corte ha affermato che il meccanismo di estinzione del finanziamento erogato ai sensi del D.L. n. 691/1994 postula quale condizione imprescindibile l’effettiva rilocalizzazione dell’attività. La finalità della nuova normativa era, infatti, quella di incentivare lo spostamento delle attività in zone non esposte al rischio alluvionale, con una scelta strategica di gestione del territorio. L’estinzione del precedente finanziamento non è quindi un effetto automatico della sola domanda, ma richiede l’effettivo concretizzarsi della rilocalizzazione, ossia la dismissione del sito originario e l’avvio dell’attività nella nuova sede.
La Corte ha ritenuto infondata la tesi dei ricorrenti secondo cui, in assenza di rilocalizzazione, il nuovo finanziamento sarebbe stato revocato ma il precedente sarebbe rimasto estinto. Ha evidenziato come tale interpretazione condurrebbe a conseguenze illogiche, consentendo l’estinzione di un debito senza la realizzazione dello scopo per cui il beneficio era stato concesso. L’accertamento di fatto operato dal giudice di merito, che aveva riscontrato una situazione di contemporanea operatività, per oltre dieci anni, sia dell’originario esercizio sia di quello “rilocalizzato”, ha portato la Corte a escludere che si fosse realizzata un’effettiva rilocalizzazione, configurandosi piuttosto un mero impiego del finanziamento per aprire una nuova unità operativa.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha dichiarato l’inammissibilità del sindacato volto a contestare la qualificazione dell’accredito come rimessa ripristinatoria e non solutoria, trattandosi di un accertamento di fatto. Ha precisato che la realizzazione delle finalità del finanziamento dipendeva dal concreto operato del soggetto finanziato e non dall’individuazione del conto corrente sul quale far confluire le somme. Ha, inoltre, escluso la rilevanza della mancata ammissione di una prova testimoniale, trattandosi di una scelta istruttoria non censurabile in sede di legittimità.
In relazione al terzo motivo, la Corte ne ha dichiarato l’inammissibilità per non avere aggredito la specifica ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sull’affermazione che le imprese beneficiarie della rinegoziazione non dovevano essere inadempienti nel rimborso dei finanziamenti ottenuti. Ha, inoltre, escluso la possibilità di cumulare i benefici della rilocalizzazione e della rinegoziazione.
Quanto al quarto motivo, la Corte ha ritenuto infondata la censura relativa alla motivazione apparente, richiamando il principio per cui la sentenza che si limiti a riprodurre il contenuto di un atto di parte non è nulla. Ha precisato che la decisione impugnata non si era limitata a un mero richiamo alla sentenza di primo grado, ma aveva esposto una ulteriore e specifica ratio, non impugnata dai ricorrenti, relativa alla mancanza di un ragionevole affidamento sull’attribuzione del contributo. Ha, infine, escluso la fondatezza delle censure relative al mancato riconoscimento del danno da lucro cessante, essendo emersa la radicale assenza di prova del danno nel suo an.
Il quinto e il sesto motivo sono stati, infine, dichiarati in parte inammissibili e in parte infondati. Il ricorso è stato, pertanto, rigettato, con condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese processuali e alla declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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