Controllo Corte dei conti non esteso all’acquisto di quote da altro socio (Corte dei Conti Sez. contr. Campania n. 251 del 19.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo affidato alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti dall’art. 5, commi 3 e 4, TUSP ha un ambito oggettivo circoscritto ai soli atti con cui l’amministrazione entra per la prima volta in relazione con una realtà societaria, assumendo la qualità di socio. Restano fuori da tale perimetro le operazioni con cui l’ente, già socio, incrementa la propria quota mediante l’acquisto di quote cedute dagli altri soci. In questa ipotesi manca il presupposto dell’acquisto della qualità di socio e la Sezione dichiara il non luogo a provvedere, ferma restando la possibilità di vagliare la medesima operazione nell’esercizio delle altre funzioni di controllo, in primo luogo dei piani di revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 TUSP.
Il Fatto
Il Consiglio comunale di un ente locale ha disposto l’acquisto, in prelazione e al valore nominale, di quote di una società in house a totale partecipazione pubblica, attiva nei servizi strumentali informatici e digitali. L’operazione, del valore complessivo di euro 9.979,00, con un costo atto di euro 6.273,60 e una spesa totale di euro 16.252,60, avrebbe portato la partecipazione dell’ente dal valore di euro 34.606,75 a euro 44.585,75, pari al 43,28% del capitale sociale.
La delibera è stata trasmessa alla Sezione regionale di controllo. In sede di approvazione un consigliere ha segnalato il forte squilibrio tra personale stabilizzato e ricorso al lavoro interinale, a fronte di una spesa di 800.000,00 euro per stipendi. La questione arriva davanti alla Corte dei conti per la verifica di conformità dell’atto.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dall’art. 5, comma 3, TUSP, come modificato dall’art. 11, comma 1, lett. a), legge n. 118/2022, che impone all’amministrazione di inviare l’atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione e chiama la Corte a deliberare entro sessanta giorni. Il comma 4 consente all’ente di superare un parere negativo, ma solo motivando analiticamente le ragioni del discostamento, con un onere di motivazione rafforzata.
Le Sezioni riunite in sede di controllo, con le deliberazioni n. 16/2022 e n. 19/2022, hanno individuato la ratio del controllo nell’esigenza di scrutinare i presupposti giuridici ed economici della scelta amministrativa prima che essa venga attuata con gli strumenti del diritto privato. La funzione si colloca nel passaggio tra la fase pubblicistica di formazione della volontà e quella privatistica di attuazione.
La Corte richiama quindi l’ambito oggettivo della disposizione, che enuncia le tipologie di atti sottoposti a esame: la costituzione di una società e l’acquisto di partecipazioni, anche indirette. Sono i due momenti in cui l’ente entra per la prima volta in relazione con la realtà societaria, assumendo la veste di socio.
Su questo punto decisivo è l’insegnamento delle Sezioni riunite con la pronuncia n. 19 del 23 novembre 2022: l’esame degli atti deliberativi non riguarda le operazioni di trasformazione fra tipi societari, di fusione e di sottoscrizione di aumento di capitale quando non comporti anche l’acquisto della posizione di socio. Nel caso concreto, l’aumento della quota mediante acquisto di quote cedute da altri soci non comporta l’assunzione della qualità di socio, di cui l’ente è già titolare.
Ne segue che l’operazione non rientra nell’ambito oggettivo di applicazione del controllo. La Sezione, in continuità con la deliberazione n. 146/2023/PASP, dichiara il non luogo a provvedere. Resta ferma la possibilità di vagliare la medesima operazione con le altre funzioni di controllo, segnatamente quella sui piani di revisione delle partecipazioni ex art. 20 TUSP e il controllo di legalità finanziaria sui bilanci dell’ente ex art. 148-bis TUEL. La Corte dispone inoltre la trasmissione della delibera alla Procura regionale per le valutazioni di competenza sull’eventuale impiego illegittimo del lavoro interinale.
Nota della Redazione
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