Divieto generalizzato PUC illegittimo e formazione del titolo per silentium (TAR Liguria n. 238 del 03.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
La norma del PUC che vieti l’installazione di stazioni radio base in aree generalizzate del territorio e la subordini alla distanza minima da ogni edificio abitativo contrasta con l’art. 8, comma 6, legge n. 36/2001, che consente limitazioni solo con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico. La richiesta comunale di integrazione documentale che, letta congiuntamente alla norma di piano richiamata, precluda in concreto l’installazione, integra un arresto procedimentale immediatamente lesivo e non una semplice integrazione. Emessa la richiesta oltre il termine di quindici giorni, si forma per silentio assenso il titolo autorizzativo ai sensi dell’art. 44 del d.lgs. n. 259/2003.

Il Fatto

La società ricorrente presenta in data 23.2.2024, tramite piattaforma SUAP, istanza di autorizzazione ex art. 44 del d.lgs. n. 259/2003 per realizzare una stazione radio base in un terreno a destinazione boscata nel Comune di Chiavari. Alla pratica allega la documentazione prescritta dalla normativa speciale di settore, comprensiva di una dichiarazione di conformità urbanistica. ARPA Liguria rilascia il parere radio-protezionistico favorevole.

Con nota del 27.3.2024 il Comune chiede, in via preliminare all’esame della Commissione Edilizia, la dimostrazione del rispetto dell’art. 15.5.1 delle NTA del PUC, che vieta in generale gli impianti di telecomunicazione negli ambiti di conservazione e riqualificazione e nei distretti, con eccezione dell’ambito TNI e a condizione di una distanza di almeno 300 metri da ogni edificio abitativo. La società impugna la nota e la norma di piano, chiedendo accertarsi la formazione del titolo per silentium. Il Comune e la Regione non si costituiscono.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva anzitutto che l’istanza indicava con precisione l’ubicazione dell’impianto e conteneva tra i documenti allegati una dichiarazione di conformità urbanistica. In presenza di tale attestazione, spettava al Comune contestarla specificamente, non pretendere una nuova dimostrazione.

La richiesta comunale, pur congegnata come integrazione documentale, costituisce in realtà un definitivo arresto procedimentale. Letta congiuntamente alla norma di PUC, essa ammette l’installazione dei nuovi impianti soltanto nell’ambito AC-TNI e a condizione della distanza di 300 metri dagli edifici abitativi. Ne deriva, sul piano processuale, l’immediata lesività dell’atto, dal quale scaturisce una prognosi certa di esito negativo.

Nel merito, il ricorso è fondato. L’art. 15.5.1 delle NTA si pone in frontale contrasto con l’art. 8, comma 6, legge n. 36/2001, che pure facoltizza i comuni ad adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento degli impianti. La legge quadro impone però che le limitazioni riguardino siti sensibili individuati in modo specifico, escludendo ogni preclusione riferita ad aree generalizzate del territorio. Il piano comunale ha fatto l’opposto: ha vietato l’installazione in tutti gli ambiti di conservazione e riqualificazione e in tutti i distretti di trasformazione, ad eccezione dell’ambito TNI, e ha imposto una distanza da ogni edificio abitativo anziché dai siti sensibili.

Fondato è anche il ricorso avverso la nota comunale, per tre ragioni concorrenti: perché tardiva, essendo stata emessa oltre i quindici giorni dalla ricezione dell’istanza; perché inutilmente gravatoria, essendo già in atti la dichiarazione di conformità urbanistica; e soprattutto perché fondata su una norma di PUC illegittima. Il Collegio accoglie quindi il ricorso, annulla i provvedimenti impugnati e accerta la formazione per silentio assensum del titolo autorizzativo sull’istanza del 23.2.2024, con condanna del Comune alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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