Riesame istanza stazione radio base e disapplicazione piano antenne (TAR Liguria n. 237 del 03.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di legittimità avverso l’autorizzazione alla installazione di una stazione radio base, il giudice amministrativo può disporre la disapplicazione del regolamento comunale che imponga la localizzazione degli impianti soltanto in aree pubbliche già individuate, in applicazione del principio di gerarchia delle fonti, allorché l’atto impugnato, pur contrastando con la norma regolamentare invocata, risulti conforme alla legge. La regola opera quando il ricorso, in sede di giurisdizione di legittimità, vada respinto, perché diversamente il giudice disapplicherebbe la norma di rango primario, assicurando al ricorrente il soddisfacimento di una pretesa illegittima. Il riesame imposto dal giudice d’appello a seguito della declaratoria di inesistenza del silenzio-assenso non è limitato a una verifica statica della situazione preesistente, ma si svolge nell’esercizio di un potere amministrativo inesauribile.

Il Fatto

I ricorrenti, proprietari di abitazioni prossime al sito interessato, impugnano la determinazione del SUAP del Comune di Pietra Ligure con cui si è conclusa positivamente la conferenza di servizi sull’istanza di autorizzazione all’installazione di una stazione radio base nel territorio del Comune di Boissano, su area privata.

Essi avevano già ottenuto dal Consiglio di Stato la declaratoria di inesistenza del provvedimento tacito di assenso formatosi sull’istanza del 2021 e l’ordine, per i Comuni e il SUAP, di esaminare quella istanza nel rispetto del Piano Antenne. Sostengono che le amministrazioni, anziché riesaminare la pratica originaria, abbiano avviato un procedimento ex novo, consentendo all’operatore di sostituire l’istanza a lavori già eseguiti.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale esclude anzitutto che la pronuncia del Consiglio di Stato avesse accertato vizi sostanziali di conformità dell’impianto alla normativa urbanistica o al Piano Antenne: essa aveva rilevato un vizio meramente formale, di difetto di istruttoria, rimettendo all’amministrazione la verifica in sede di riedizione del procedimento. Da qui l’inammissibilità dei motivi che, denunciando la violazione di quel giudicato, erano in realtà dedotti a sostegno di un’azione di ottemperanza, da proporsi dinanzi al Consiglio di Stato ex art. 113 c.p.a.

Nel merito, l’acquisizione di nuova documentazione integrativa non contrasta con il giudicato, perché il potere amministrativo è inesauribile. La circostanza che l’impianto sia già stato realizzato in forza di un titolo annullato non lo pone per ciò solo in contrasto con la normativa sostanziale: l’ordinamento conosce i titoli autorizzativi in sanatoria, secondo il modello dell’art. 36 d.P.R. n. 380/2001.

Il motivo più delicato riguarda il Piano Antenne comunale, che localizza le stazioni radio base solo in aree pubbliche individuate. Il Comune aveva ritenuto il piano integralmente annullato, ma la sentenza di annullamento aveva colpito soltanto le disposizioni introduttive di misure di cautela distanziali. Le norme localizzative restano dunque vigenti e l’atto impugnato le viola. Tuttavia, poiché tale disciplina contrasta con l’art. 8, comma 6, legge n. 36/2001, che vieta limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio, il Collegio dispone la disapplicazione del regolamento, richiamando Cons. Stato n. 4118 del 2023 e Cons. Stato n. 5104 del 2024.

Gli altri motivi sono rigettati: l’art. 44, comma 6, d.lgs. n. 259/2003 è norma posta nell’interesse dell’istante; il parere ARPAL non è viziato per il solo fatto di confermare conclusioni già espresse; le censure su Piano di Bacino e zona ISMA sono generiche; la mancata presentazione del piano di sviluppo non è preclusiva dell’intervento. Il ricorso è rigettato, con compensazione delle spese in ragione della disapplicazione disposta.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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