Impianti di telefonia mobile e stato legittimo dell’area: no a oneri ulteriori (TAR Lazio n. 109 del 10.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’autorizzazione all’installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica ex art. 44 d.lgs. n. 259/2003 è soggetta al principio di tassatività degli oneri procedimentali: l’amministrazione non può imporre documenti o adempimenti ulteriori rispetto a quelli fissati dalla norma primaria. Il regolamento comunale che pretenda la presentazione del programma annuale delle installazioni è disapplicato in parte qua, perché fonte subordinata in contrasto con la legge statale. La mancata pubblicazione dell’istanza, adempimento posto a carico dell’amministrazione, non impedisce la formazione del silenzio-assenso né pregiudica il titolo conseguito dal privato. Gli impianti di telefonia mobile, qualificati come opere di urbanizzazione primaria di pubblica utilità, non richiedono un separato permesso di costruire, restando assorbiti nel procedimento unico. Il difetto di legalità urbanistica di un’area non preclude di per sé l’autorizzazione, salvo che l’abuso presenti un nesso diretto con l’installazione.

Il Fatto

Alcuni proprietari di terreni confinanti con un’area destinata a ospitare una stazione radio-base hanno impugnato il titolo formatosi per silenzio-assenso sull’istanza di una società di telefonia, oltre all’ordinanza dirigenziale comunale di archiviazione di una precedente ingiunzione di demolizione. I ricorrenti hanno dedotto l’insussistenza dello stato legittimo del terreno, la mancata presentazione del programma annuale delle installazioni, l’omessa pubblicazione dell’istanza e la necessità del permesso di costruire.

Dopo una prima fase cautelare, il Tribunale ha accolto la domanda di sospensione. Nella memoria difensiva la società ha rappresentato che il proprietario dell’area aveva provveduto alla demolizione del manufatto abusivo. La causa è stata trattenuta per la decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina congiuntamente il primo motivo e la censura dei motivi aggiunti sullo stato legittimo dell’area. Le opere oggetto della previgente ordinanza di demolizione risultano rimosse. La tesi dell’avvenuta acquisizione gratuita al patrimonio comunale non è dimostrata e, in ogni caso, il trasferimento della proprietà non preclude l’autorizzazione, trattandosi di infrastruttura compatibile con qualsiasi destinazione urbanistica. Quanto all’abuso accertato, si tratta di un manufatto privo di nesso diretto con l’impianto, collocato anche fuori dall’area locata.

Sul secondo motivo il Tribunale richiama l’art. 44, comma 2, d.lgs. n. 259/2003 e la modulistica ivi richiamata. Il programma annuale delle installazioni previsto dal regolamento comunale non figura tra i documenti tassativamente allegati all’istanza. La fonte regolamentare, di rango subordinato, viene disapplicata. Il parere del gruppo tecnico di valutazione non è condizione dell’autorizzazione, attenendo esso alla precedente fase di valutazione dei piani di sviluppo.

La censura sulla pubblicazione dell’istanza è respinta. L’adempimento è posto in capo allo sportello competente e la sua omissione non impedisce la formazione del silenzio-assenso, non potendo pregiudicare le legittime aspettative del privato. Trova inoltre applicazione l’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990, poiché l’esito del procedimento non sarebbe potuto essere diverso.

Infine, il quarto motivo è infondato. Gli impianti di trasmissione radiomobile sono soggetti alla disciplina speciale degli artt. 43 e ss. d.lgs. n. 259/2003, che assorbe anche le verifiche edilizie nel procedimento unico. Un separato titolo edilizio svuoterebbe di efficacia il meccanismo del silenzio-assenso. Il ricorso è quindi rigettato, con compensazione integrale delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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