Omessa motivazione sulla targa e principio del ne bis in idem (Cass. pen. Sez. 1 n. 16690 del 11.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ne bis in idem, allorché più sentenze di condanna irrevocabili siano state pronunciate contro la stessa persona per il medesimo fatto, si configura l’ipotesi di duplicazione patologica dei giudicati contemplata dall’art. 669 cod. proc. pen. Il giudice dell’esecuzione, investito dell’incidente di esecuzione, ha l’onere di motivare specificamente sull’identità della condotta, anche quando tale identità dipenda dalla riferibilità di un elemento descrittivo del capo di imputazione (nella specie, la parola “anch’essa”) a uno solo o a più oggetti materiali del reato. L’omessa motivazione su tale punto determina l’annullamento con rinvio dell’ordinanza che abbia rigettato l’istanza di applicazione della continuazione, non consentendo di valutare la sussistenza del bis in idem. In materia di sospensione condizionale della pena, la revoca del beneficio prevista “ex lege” come obbligatoria e automatica legittima il pubblico ministero a porre direttamente in esecuzione la pena, richiedendo contestualmente al giudice dell’esecuzione la declaratoria di cui all’art. 674 cod. proc. pen.
Il Fatto
Il Tribunale di Matera, in funzione di giudice dell’esecuzione, accoglieva parzialmente l’istanza del condannato, rideterminando le pene inflitte con due sentenze di condanna. Avverso tale ordinanza, il ricorrente proponeva ricorso per cassazione deducendo due motivi. Con il primo, lamentava la violazione degli artt. 649 e 669 cod. proc. pen., assumendo di essere stato giudicato due volte per lo stesso fatto, avendo il Tribunale di Castrovillari giudicato la condotta di ricettazione della sola targa e il Tribunale di Matera la condotta di ricettazione degli attrezzi rinvenuti nell’autovettura con la medesima targa. Con il secondo motivo, deduceva la violazione dell’art. 168 cod. pen. in relazione alla revoca della sospensione condizionale della pena per un cumulo che non superava i due anni.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso. Ha premesso che l’art. 669 cod. proc. pen. mira a risolvere i problemi nascenti dalla coesistenza di giudicati, in presenza di una loro patologica duplicazione, a garanzia del ne bis in idem. Nel caso di specie, il giudice dell’esecuzione aveva omesso di motivare sulla riferibilità delle parole “anch’essa” contenute nella descrizione del fatto della sentenza di Matera, non chiarendo se il riferimento alla targa oggetto di furto riguardasse anche questa o solo l’autovettura. Tale carenza motivazionale impediva di valutare se entrambe le sentenze avessero pronunciato sulla medesima condotta di ricettazione della targa. L’ordinanza impugnata è stata pertanto annullata con rinvio per una rinnovata valutazione.
Il secondo motivo è stato invece ritenuto infondato. La Corte ha richiamato il principio per cui, quando la revoca del beneficio sia prevista come obbligatoria e automatica, il pubblico ministero è legittimato a porre direttamente in esecuzione la pena, richiedendo al giudice dell’esecuzione la declaratoria di cui all’art. 674 cod. proc. pen. Nel caso di specie, la Procura aveva espressamente richiesto la revoca della sospensione condizionale, configurandosi una revoca “di diritto” ex art. 168, primo comma, n. 1), cod. pen. Il giudice dell’esecuzione, pur non essendo stato formalmente investito della richiesta, aveva correttamente avallato l’operato del pubblico ministero, in presenza di un caso di revoca automatica suscettibile di produrre effetti ex lege.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 168 c.p. – Revoca della sospensione
- Art. 649 c.p.p. – Divieto di un secondo giudizio
- Art. 669 c.p.p. – Pluralità di sentenze per il medesimo fatto contro la stessa persona
- Art. 674 c.p.p. – Revoca di altri provvedimenti