Recidiva reiterata e tenuità del fatto dopo la Consulta: annullamento con rinvio (Cass. pen. Sez. 6 n. 11357 del 26.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La richiesta di riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen., può essere proposta per la prima volta in sede di legittimità con motivi nuovi, indipendentemente dai motivi originari di ricorso, quando la declaratoria di illegittimità costituzionale che ha eliminato una preclusione legale all’accesso all’istituto sia sopravvenuta alla proposizione del ricorso. Tale richiesta è astrattamente applicabile al giudizio di cassazione, senza rinvio alla sede di merito, a condizione che i presupposti di applicabilità siano immediatamente rilevabili dagli atti e non richiedano ulteriori accertamenti fattuali. In materia di recidiva, il giudice di merito non può fondare la valutazione di reiterazione su un precedente consistente in un decreto di applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale, trattandosi di dato irrilevante ai fini previsti dall’art. 99 cod. pen.

Il Fatto

La Corte di appello di Catanzaro, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Cosenza, assolveva l’imputato dal reato di cui all’art. 73 del decreto legislativo n. 285/1992 e rideterminava la pena per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale, confermando la condanna per l’ipotesi di cui all’art. 337 cod. pen..

Avverso tale pronuncia l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo l’insussistenza del reato per assenza di una condotta di guida concretamente pericolosa e dolendosi dell’applicazione della recidiva reiterata, fondata su un precedente erroneamente valorizzato, nonché dell’omessa motivazione in ordine alla prevalenza delle circostanze attenuanti generiche.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, in quanto la condotta di fuga alla guida di un’autovettura a velocità elevata per vie cittadine, con pericolo concreto per gli avventori di un bar, integra l’elemento materiale della violenza richiesto dall’art. 337 cod. pen. La censura mirava a una rivalutazione di dati fattuali già compiutamente apprezzati dai giudici di merito.

Ha invece accolto il secondo motivo, rilevando che la Corte territoriale aveva confermato la recidiva evocando una “condanna precedente” risultante dal casellario, in realtà consistente in un decreto di applicazione della sorveglianza speciale. Tale precedente, divenuto definitivo nel 2017, è irrilevante ai fini della recidiva, versandosi in una ipotesi di travisamento del dato fattuale che ha determinato l’omessa valutazione del motivo di appello incentrato sull’epoca remota dei fatti.

Quanto alla richiesta di applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. avanzata con motivi nuovi, la Corte ne ha affermato l’ammissibilità, in quanto la sentenza della Corte costituzionale n. 172 del 2025, che ha eliminato la preclusione all’accesso all’istituto per i reati di cui agli artt. 336 e 337 cod. pen., è sopravvenuta alla deliberazione della sentenza di appello e alla presentazione del ricorso. Richiamando i principi delle Sezioni Unite Tushaj, la Suprema Corte ha escluso che la causa di non punibilità possa essere riconosciuta direttamente in cassazione, poiché la valutazione dei presupposti richiede accertamenti fattuali complessi, da compiersi all’esito del nuovo giudizio sul trattamento sanzionatorio.

La sentenza è stata pertanto annullata con rinvio limitatamente alla recidiva, al trattamento sanzionatorio e all’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., dichiarando inammissibile il ricorso nel resto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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