Tenuità del fatto e sindacato di legittimità sulla valutazione discrezionale (Cass. pen. Sez. VII n. 26547 del 15.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio sulla tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, secondo i criteri dell’art. 133, comma primo, cod. pen., integrate, dopo le modifiche introdotte dall’art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 150/2022, dalla condotta successiva al reato. Non è necessaria la disamina di tutti gli elementi valutativi, ma è sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti, dovendo il giudice motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato senza ricorrere a mere clausole di stile. La valutazione rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non nei limiti della mancanza o manifesta illogicità della motivazione.

Il Fatto

Il ricorrente era stato condannato in primo grado alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 1.600 di multa per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, per avere detenuto sostanza stupefacente del tipo cocaina pari a grammi 3,141, contenente principio attivo utile al confezionamento di sedici dosi medie singole. La Corte di appello di Roma aveva confermato la pronuncia del Tribunale locale. L’imputato proponeva ricorso per cassazione, articolato in un unico motivo, deducendo il vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che il motivo era riproduttivo di censura già adeguatamente vagliata e disattesa dalla Corte di merito con percorso argomentativo logico e coerente con le emergenze acquisite.

La Suprema Corte ha ricordato che, per la configurabilità della causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta. Occorre tenere conto, ai sensi dell’art. 133, comma primo, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo, secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 13681 del 25.02.2016. Dopo le modifiche introdotte dall’art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 150/2022, rileva anche la condotta successiva al reato.

Non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, ma è sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti, come precisato dalla Sez. VI n. 55107 del 08.11.2018. Il giudice deve comunque motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, per valutarne la gravità, l’entità del contrasto rispetto alla legge e il conseguente bisogno di pena, non potendo ricorrere a mere clausole di stile, secondo quanto affermato dalla Sez. VI n. 18180 del 20.12.2018.

Trattandosi di valutazione da compiersi sulla base dei criteri dell’art. 133 cod. pen., essa rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e non può essere sindacata dalla Corte di legittimità se non nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione. La decisione impugnata ha fatto corretta applicazione di tali principi, valorizzando la reiterazione delle condotte connessa all’attività di spaccio, desunta dall’andirivieni segnalato dai condomini, dal rinvenimento di bilancini, di una busta in plastica con parti ritagliate a forma circolare e di un quaderno con annotati nomi e cifre, nonché dalla presenza di un acquirente con denaro in mano e dai precedenti penali del ricorrente. Tali elementi sono stati ritenuti ostativi a un inquadramento del fatto nell’alveo della lieve entità. All’inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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