Inammissibile il ricorso che chiede rivalutazione della tenuità del fatto (Cass. pen. Sez. VII n. 37921 del 21.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
La valutazione circa la sussistenza in concreto dei presupposti per l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è rimessa al giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità quando sia sorretta da motivazione congrua, immune da vizi logici e rispettosa dei principi di diritto. Il controllo della Corte di cassazione è limitato alla verifica della correttezza del percorso argomentativo, senza possibilità di sovrapporre una diversa interpretazione delle risultanze processuali. Il ricorso che, pur rubricato come violazione di legge in relazione all’art. 131-bis cod. pen., si risolva in una richiesta di rivalutazione del compendio probatorio è pertanto inammissibile.

Il Fatto

La Corte di appello di Roma, in parziale riforma della pronuncia di primo grado del Tribunale di Rieti, aveva rideterminato la pena inflitta all’imputato in Euro 2.000,00 di ammenda per il reato di cui all’art. 5 della legge 30 aprile 1962, n. 283, confermando nel resto la declaratoria di responsabilità. All’imputato era stato contestato di aver detenuto per la vendita, quale legale rappresentante di una società, prodotti alimentari in cattivo stato di conservazione all’interno di un esercizio commerciale.

Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, denunciando, con un unico motivo, la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione all’art. 131-bis cod. pen. La difesa sosteneva che la Corte territoriale avrebbe erroneamente negato l’applicazione della causa di non punibilità, nonostante la sussistenza di tutti i presupposti di legge.

La Motivazione della Corte

La Corte ha rilevato che l’unico motivo di ricorso, pur formalmente rubricato come violazione di legge, si risolveva nella sostanza in una richiesta di rivalutazione del compendio probatorio e del giudizio di merito, operazione preclusa in sede di legittimità. Il ricorso è stato quindi dichiarato manifestamente infondato e inammissibile.

È principio consolidato — richiamando Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018 e Sez. 7, ord. n. 10481 del 19/01/2022 — che l’apprezzamento sui presupposti della particolare tenuità del fatto spetta al giudice di merito e non è sindacabile se sorretto da motivazione congrua. Il controllo di legittimità resta limitato alla verifica della correttezza del percorso argomentativo, senza che possa sovrapporsi una diversa lettura delle risultanze processuali.

Nel caso concreto, la Corte territoriale aveva fornito motivazione ampia e coerente, esaminando esplicitamente i presupposti della causa di non punibilità e concludendo per la loro insussistenza. La sentenza impugnata aveva evidenziato come l’offesa non potesse qualificarsi di “minima entità”, richiamando la presenza di un quantitativo notevole di mozzarelle e la mancanza di idonei macchinari per la conservazione della carne. Da tali elementi il giudice del gravame aveva desunto che non si trattasse di isolate irregolarità, ma di errati metodi di conservazione usuali all’interno dell’esercizio.

Le ulteriori censure difensive — assenza di analisi di laboratorio, valenza delle testimonianze a discarico, impossibilità per il legale rappresentante di essere onnipresente — costituivano mera riproposizione di argomenti già vagliati e disattesi. La Corte ha chiarito che la prova del cattivo stato di conservazione può desumersi anche da un controllo visivo di personale competente e che la responsabilità gestionale e di autocontrollo gravava sull’imputato quale legale rappresentante.

Alla declaratoria di inammissibilità è conseguita, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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