Reddito di cittadinanza, errore sulla legge penale non esclude il dolo (Cass. pen. Sez. VII n. 38849 del 02.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di false dichiarazioni finalizzate all’ottenimento del reddito di cittadinanza, l’ignoranza o l’errore circa la sussistenza del diritto a percepirne l’erogazione, in difetto dei requisiti richiesti dall’art. 2 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, si risolve in un errore su legge penale, che non esclude la sussistenza del dolo ex art. 5 cod. pen., in quanto la predetta disposizione integra il precetto penale di cui all’art. 7 del citato d.l. Non è configurabile un’ipotesi di ignoranza inevitabile della legge penale, non presentando la normativa sul reddito di cittadinanza connotati di cripticità tali da renderne oscuro il precetto. La valutazione sulla concedibilità delle circostanze attenuanti generiche è insindacabile in sede di legittimità quando sorretta da motivazione razionale.

Il Fatto

La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 30 gennaio 2025, ha confermato la decisione resa il 14 giugno 2022 dal G.I.P. del Tribunale di Napoli, che aveva condannato il ricorrente alla pena di un anno e otto mesi di reclusione per il reato di cui all’art. 7 d.l. n. 4 del 2019, commesso il 15 maggio 2019. La condotta contestata consisteva nell’aver presentato domanda per il reddito di cittadinanza omettendo di comunicare all’I.N.P.S. di essere destinatario di condanna definitiva per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen.

Avverso la sentenza di appello il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi: il vizio di motivazione e la violazione di legge in ordine al giudizio di colpevolezza, e il diniego delle circostanze attenuanti generiche.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il primo motivo, relativo alla conferma del giudizio di colpevolezza sotto il duplice profilo del vizio di motivazione e della violazione di legge. Il motivo è dichiarato manifestamente infondato, perché riproduttivo di deduzioni già vagliate e disattese dal giudice di merito con corretti argomenti giuridici, non aggrediti da specifica critica.

La sentenza impugnata aveva accertato che il ricorrente aveva omesso di comunicare all’I.N.P.S. la condanna irrevocabile per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., con la consapevolezza di agire contro il dovere giuridico di dichiarare il vero. La Corte richiama il principio consolidato della giurisprudenza di legittimità secondo cui l’ignoranza o l’errore sui requisiti richiesti dall’art. 2 d.l. n. 4 del 2019 si risolve in un errore su legge penale, che non esclude il dolo ex art. 5 cod. pen.

Il collegio richiama sul punto Sez. II n. 23265 del 2024, che ha escluso la configurabilità di un’ipotesi di ignoranza inevitabile della legge penale, non presentando la normativa sul reddito di cittadinanza connotati di cripticità tali da renderne oscuro il precetto. Nello stesso senso vengono richiamate Sez. III n. 38877 del 2024 e Sez. III n. 34369 del 2025.

Quanto al secondo motivo, concernente il diniego delle circostanze attenuanti generiche, la Corte lo ritiene parimenti manifestamente infondato. La Corte territoriale aveva rimarcato, in modo non irragionevole, l’assenza di elementi suscettibili di positivo apprezzamento, sottolineando come il ricorrente non avesse esitato a contravvenire all’obbligo giuridico di dichiarare il vero, manifestando indole trasgressiva e indifferenza alle regole, soprattutto in considerazione del precedente per il grave reato di cui all’art. 416-bis cod. pen.

Rispetto ai temi dedotti, la motivazione impugnata è sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito che esulano dal perimetro del giudizio di legittimità. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, oltre il massimo previsto dall’art. 616 cod. proc. pen., in esercizio della facoltà introdotta dall’art. 1, comma 64, legge n. 103 del 2017.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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