Confisca del denaro nel patteggiamento: obbligo di motivazione rafforzata (Cass. pen. Sez. VI n. 34850 del 27.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di patteggiamento, la sinteticità della motivazione tipica del rito non si estende all’applicazione della confisca. Il giudice che dispone l’ablazione obbligatoria di denaro ai sensi dell’art. 240-bis cod. pen., applicabile in forza del rinvio operato dall’art. 85-bis d.P.R. n. 309/1990, ha l’obbligo di motivare sia sulle ragioni per cui non ritiene attendibili le giustificazioni eventualmente addotte in ordine alla provenienza del denaro, sia sull’esistenza di una sproporzione tra i valori patrimoniali accertati e il reddito dell’imputato o la sua effettiva attività economica. La confisca del denaro rinvenuto nella disponibilità dell’imputato per il reato di illecita detenzione di stupefacenti è dunque legittima solo se ricorrono le condizioni previste dall’art. 240-bis cod. pen., con motivazione specifica anche nel rito speciale.

Il Fatto

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., ha applicato all’imputato la pena concordata tra le parti per il delitto di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, così riqualificata l’originaria imputazione, in relazione alla detenzione di poco meno di sei grammi di cocaina. Con la stessa sentenza il giudice ha disposto la confisca e la distruzione di quanto in sequestro.

La difesa ha impugnato per cassazione deducendo violazione di legge in relazione alla confisca della somma di denaro rinvenuta all’atto della perquisizione, lamentando l’assenza di qualsiasi motivazione sui presupposti dell’ablazione. Il Procuratore generale ha concluso per l’annullamento con rinvio limitatamente a tale capo.

La Motivazione della Corte

La Sesta Sezione ha ritenuto il ricorso fondato. Nel disporre la confisca della somma sequestrata, la sentenza impugnata non ha espresso alcuna valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge, incorrendo così nella violazione di legge e nel vizio di motivazione denunciati.

Il Collegio muove da una premessa di carattere generale: in relazione al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, il denaro rinvenuto nella disponibilità dell’imputato può essere sottoposto a confisca solo quando ricorrano le condizioni previste dall’art. 240-bis cod. pen., applicabile in ragione del rinvio operato dall’art. 85-bis d.P.R. n. 309/1990. Il principio è già affermato dalla giurisprudenza di legittimità, richiamata nel provvedimento con il precedente Sez. 4 n. 20130 del 19.04.2022.

Su questa base la Corte enuncia il principio che interessa il rito speciale. Costituisce jus receptum, applicabile anche alla fattispecie, che in tema di patteggiamento la sinteticità della motivazione tipica del rito non può estendersi all’applicazione della misura di sicurezza della confisca. Il giudice che dispone l’ablazione obbligatoria di denaro o di beni ai sensi dell’art. 12-sexies d.l. n. 306/1992, convertito nella legge n. 356/1992, oggi art. 240-bis cod. pen., ha l’obbligo di motivare sia sulle ragioni per cui non ritiene attendibili le giustificazioni eventualmente addotte in ordine alla provenienza del denaro o dei beni confiscati, sia sull’esistenza di una sproporzione tra i valori patrimoniali accertati e il reddito dell’imputato o la sua effettiva attività economica. Il riferimento è al precedente Sez. 1 n. 17092 del 02.03.2021.

Ne consegue l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca della somma di denaro, con rinvio al Tribunale di Lecce, in diversa persona fisica, per nuovo giudizio sul punto. La statuizione lascia ferma la pena concordata, caducando il solo capo relativo all’ablazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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