La valutazione della tenuità del fatto tra condotta concreta e conseguenze lesive (Cass. pen. Sez. 4 n. 317 del 07.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di particolare tenuità del fatto, ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen., non è ontologicamente precluso dalla natura del reato, ma richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta. Tale giudizio deve tenere conto, ai sensi dell’art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo. Il giudice non è tenuto a disaminare tutti gli elementi di valutazione previsti dalla norma, essendo sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti. È inammissibile il ricorso per cassazione che opponga una propria divergente valutazione rispetto a quella congruamente motivata dai giudici del merito.
Il Fatto
La Corte d’appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Foggia che aveva condannato l’imputata per il reato di cui all’art. 189, comma 7, cod. strada, per essersi allontanata, senza prestare assistenza, dopo un incidente stradale in cui due persone avevano riportato lesioni guaribili in giorni venti. L’imputata era alla guida di un’autovettura appartenente alla madre, dalla quale aveva sottratto il mezzo di nascosto, pur essendo sprovvista di patente di guida poiché ritiratale circa due mesi prima.
La difesa ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Secondo la difesa, la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto il reato ontologicamente ostativo all’applicazione dell’istituto, valorizzando lesioni lievissime e trascurando la circostanza che l’imputata si era fermata e aveva contattato i Carabinieri.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo il motivo manifestamente infondato. I giudici del merito avevano correttamente fondato il bisogno di pena su elementi concreti emersi dall’istruttoria: la discesa dall’auto aveva avuto il solo scopo di accertare eventuali danni al veicolo condotto, senza alcuna manifestazione di interesse per le condizioni delle persone offese, entrambe ferite nell’incidente.
La Suprema Corte ha richiamato il costante orientamento di legittimità secondo cui il giudice, nel motivare la decisione sulla tenuità del fatto, deve fare riferimento ai criteri fissati dall’art. 133 cod. pen., senza essere tenuto alla disamina di tutti gli elementi ivi previsti, ma solo di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6 n. 55107 del 2018; Sez. 7 n. 10481 del 2022).
Quanto al parametro sostanziale, la Corte ha richiamato il principio delle Sezioni Unite n. 13681 del 2016, secondo cui il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, con riguardo alle modalità della condotta, al grado di colpevolezza e all’entità del danno o del pericolo.
La difesa, nel ricorso, aveva opposto una propria lettura degli elementi fattuali, ritenuta più coerente con il dato normativo, ma tale operazione non è consentita in sede di legittimità, poiché la valutazione espressa dai giudici del merito risultava congrua e immune da vizi logici. Alla declaratoria di inammissibilità è seguita la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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