Accertamento del silenzio-inadempimento e necessità di verifiche istruttorie sugli abusi edilizi (TAR Sardegna n. 1021 del 14.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La mera trasmissione di una nota con cui l’amministrazione comunale si riserva di svolgere verifiche e accertamenti, senza assumere alcuna determinazione conclusiva, non integra la definizione del procedimento e lascia pertanto persistere la situazione di silenzio-inadempimento. Ove l’ente non si costituisca in giudizio, il tribunale amministrativo, ai sensi dell’art. 65, comma 2, cod. proc. amm., può disporre incombenti istruttori finalizzati ad acquisire una relazione sullo stato del procedimento, riservando al definitivo ogni determinazione in rito, nel merito e sulle spese.
Il Fatto
I ricorrenti, proprietari di una porzione di un fabbricato adibito a loro residenza, avevano presentato al Comune un’istanza di repressione di abusi edilizi che sarebbero stati realizzati nel 2022 dal controinteressato sull’altra porzione dell’immobile. A fronte dell’inerzia dell’amministrazione, avevano proposto ricorso ai sensi dell’art. 117 cod. proc. amm. per l’accertamento del silenzio-inadempimento, chiedendo la condanna dell’ente all’adozione del provvedimento conclusivo e la nomina di un commissario ad acta.
L’amministrazione, pur non costituendosi in giudizio, aveva tuttavia inviato una nota di riscontro all’istanza, nella quale si limitava a rappresentare la complessità della questione e a preannunciare future attività di verifica da parte degli uffici.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che la nota del 5 marzo 2026, con cui il Comune aveva riscontrato l’istanza, non conteneva alcuna determinazione sostanziale in ordine alla segnalazione di abuso edilizio, ma si configurava come una mera comunicazione di intenti, priva di effetti decisori. Tale atto, pertanto, non poteva considerarsi idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere né a escludere la configurabilità del silenzio-inadempimento.
Considerato che l’ente locale non si era costituito in giudizio, il Tribunale ha ritenuto necessario, ai fini del decidere, disporre un’istruttoria volta ad acquisire elementi conoscitivi sullo stato del procedimento. In particolare, è stato ordinato al Responsabile del servizio competente di depositare una breve relazione nel termine di trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza.
La decisione si fonda sul disposto dell’art. 65, comma 2, cod. proc. amm., che attribuisce al giudice amministrativo il potere di richiedere all’amministrazione resistente chiarimenti e documenti necessari ai fini del giudizio, anche quando l’ente non si sia costituito. Tale strumento istruttorio è funzionale a verificare se il procedimento sia ancora pendente o se, al contrario, siano intervenuti atti successivi idonei a definirlo.
Il Collegio ha quindi riservato ogni ulteriore determinazione in rito, nel merito e sulle spese alla prosecuzione del giudizio, fissando l’udienza camerale per il successivo 30 settembre 2026. L’ordinanza assume rilievo perché chiarisce che un generico riscontro dell’amministrazione, che non si traduca in un provvedimento espresso, non è sufficiente a superare la contestazione del silenzio-inadempimento, restando comunque impregiudicata la valutazione nel merito della fondatezza della domanda.
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Nota della Redazione
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