Termine di 48 ore per la conversione in sequestro preventivo (Cass. pen. Sez. 3 n. 18037 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La richiesta di sequestro preventivo, e così quella di conversione del sequestro probatorio in sequestro preventivo, può essere rivolta al giudice, il quale su di essa può provvedere, anche oltre la scadenza del termine fissato per le indagini preliminari o per la celebrazione dell’udienza preliminare. Il termine di 48 ore di cui all’art. 321, comma 3-bis, cod. proc. pen. attiene esclusivamente alla diversa ipotesi del vincolo temporaneo disposto in via d’urgenza dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria, che deve essere tempestivamente trasmesso al giudice per la convalida, e non trova applicazione quando il provvedimento sia stato emanato direttamente dal giudice per le indagini preliminari su richiesta del pubblico ministero. Il sequestro preventivo e il sequestro probatorio sono istituti autonomi, con procedure e autorità giudiziarie distinte, sicché le censure avverso il provvedimento genetico di convalida del sequestro probatorio non possono essere esaminate in sede di riesame avverso il successivo decreto di sequestro preventivo.
Il Fatto
Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pisa disponeva il sequestro probatorio di una somma di denaro rinvenuta nella disponibilità di un soggetto, procedendo successivamente, su richiesta del pubblico ministero, alla conversione del vincolo in sequestro preventivo finalizzato alla confisca. L’ordinanza di conversione, emessa a distanza di circa quattro mesi dal sequestro probatorio, interveniva dopo il rigetto da parte del pubblico ministero della richiesta di restituzione del denaro, avverso il quale era stata proposta opposizione ai sensi dell’art. 263, comma 5, cod. proc. pen.
Il Tribunale di Pisa, adito con istanza di riesame, rigettava il ricorso, ritenendo irrilevante il mancato rispetto del termine di 48 ore per la trasmissione al giudice della richiesta di convalida, trattandosi di decreto emesso direttamente dal giudice per le indagini preliminari. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione l’indagato, deducendo la violazione dell’art. 321, comma 3-bis, cod. proc. pen. per l’avvenuta richiesta di conversione oltre il termine di 48 ore dal sequestro, nonché l’illegittimità del sequestro probatorio per difetto di pertinenzialità tra il denaro e il reato contestato.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente ricostruito il quadro normativo di riferimento, rilevando che il provvedimento genetico era stato emesso ai sensi degli artt. 240-bis, comma 1, cod. pen. e 85 del d.P.R. n. 309 del 1990, sulla base della valutazione di sproporzione tra la somma rinvenuta e i redditi dichiarati. Tale presupposto rendeva eccentriche le argomentazioni difensive incentrate sul difetto di pertinenzialità tra il denaro e il reato di detenzione di sostanza stupefacente.
Quanto alla dedotta violazione del termine di 48 ore, il Collegio ha ribadito il principio secondo cui la richiesta di sequestro preventivo, e così quella di conversione, può essere rivolta al giudice anche oltre la scadenza del termine previsto per le indagini, attesa la mancanza di efficacia probatoria dell’atto richiesto. La Corte ha precisato che l’art. 321, comma 3-bis, cod. proc. pen. concerne l’ipotesi del vincolo temporaneo disposto in via d’urgenza dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria nel corso delle indagini, che necessita di tempestiva trasmissione al giudice ai fini della convalida, evenienza non ravvisabile nel caso di specie, in cui il provvedimento era stato emanato direttamente dal giudice per le indagini preliminari su richiesta del pubblico ministero.
Con riferimento alla lamentata illegittimità del sequestro probatorio per difetto di pertinenzialità, la Suprema Corte ha rilevato l’aspecificità della doglianza, atteso che l’impugnazione riguardava esclusivamente il decreto di sequestro preventivo e non il provvedimento genetico di convalida del sequestro probatorio, autonomamente impugnabile davanti al Tribunale del riesame ai sensi dell’art. 257 cod. proc. pen. nel termine di dieci giorni dalla sua esecuzione, ampiamente decorso.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Nota della Redazione
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